Pubblichiamo un nuovo contributo dell’avvocato Elisabetta Soavi, che, nell’ambito della collaborazione avviata con l’OMCeO Piacenza, commenta alcune significative sentenze, in particolare della Corte di Cassazione, in ambito di responsabilità medica.
Nel testo che segue l’avvocato Soavi prende in esame un pronunciamento della Corte Suprema con il quale viene viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di
responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall’art. 10 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
La vicenda che ha determinato l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 170 del 20.10.2025 ha riguardato il caso di “un dirigente medico in servizio presso l’unità operativa di chirurgia di una struttura sanitaria di Verona, imputato di omicidio colposo per aver provocato, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per colpa specifica non avendo osservato le linee guida, la morte di un paziente per shock settico in data 25 ottobre 2020”. Alla prima udienza del processo instaurato a carico del medico, si sono costituiti come parti civili i prossimi congiunti del paziente defunto al fine di chiedere, oltre alla condanna del medico per il reato a lui ascritto, il risarcimento dei danni patiti per la perdita del loro caro. Il difensore del medico imputato ha chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell’assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di cui l’imputato è (ed era anche all’epoca dei fatti) dipendente.
Prima di prendere in esame la questione trattata dalla Corte Costituzionale con la sentenza oggetto del presente commento, è utile fare un cenno alla definizione di “responsabile civile” nel processo penale. Trattasi del soggetto che, all'interno del processo penale, pur non avendo commesso il reato per cui si procede, è tenuto per legge a risarcire i danni ricollegabili alla condotta dell’imputato ed è disciplinato dall’art. 83 del codice procedura penale. A titolo esemplificativo, il responsabile civile può essere l'assicurazione con cui l'imputato ha stipulato l'assicurazione R.C.A per la copertura dei danni derivanti da sinistro stradale. L’art. 83 comma 1 c.p.p. così dispone: “Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero...”. In materia di responsabilità medica, la Corte Costituzionale con la sentenza in esame ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall’articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. “legge Gelli-Bianco”).
Tale ultima norma al primo comma prevede che “1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2. Al secondo comma dispone: “2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”.
L’obbligo assicurativo previsto dal primo comma dell’10 cit. grava sulla struttura sanitaria, invece che sul medico, poiché si vuole che i costi dell’assicurazione restino a carico della struttura sanitaria. Si è al cospetto di una assicurazione nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato. L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del medico verso il paziente assolve a una “funzione plurima” di garanzia poiché, da un lato, tutela i pazienti danneggiati dall’attività medica garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti e dall’altro, l’assicurato che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato con correlato diritto di regresso verso l’assicuratore qualora le abbia soddisfatte.
Tornando al caso in esame, prima della sentenza della Corte Costituzionale, si riteneva che in base all’art. 83 c.p.p. non era consentito al medico imputato nel processo penale di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, come l’assicurazione. Tale possibilità, al contrario, era ammessa nella sede civile instaurata con un’azione di risarcimento del danno nei confronti del medico. Tuttavia, secondo quanto rilevato dalla Corte Costituzionale, tale disciplina determina “un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato assoggettato all’azione risarcitoria nel processo penale - al quale è precluso, in forza dell’attuale previsione dell’art. 83 c.p.p., di ottenere la citazione dell’assicuratore della struttura quale responsabile civile - ed il convenuto con la stessa azione in sede civile – che, invece può chiamare in garanzia il medesimo assicuratore”. La Corte ha sottolineato che una delle finalità che la L. n. 24/2017 persegue è quella di “garantire un più sereno esercizio dell’attività del personale medico, caratterizzata da intrinseci e ineliminabili margini di rischio e da una crescente esposizione a richieste risarcitorie da parte dei pazienti, traslando tra l’altro i costi della copertura assicurativa della relativa responsabilità civile sulla struttura sanitaria per cui il personale stesso opera, come già dianzi evidenziato: finalità che rischierebbe di rimanere frustrato qualora il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il diritto alla manleva da parte dell’assicuratore solo “a valle” della propria condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato. Si tratta, dunque, di misure che mirano anche a contrastare le dannose dinamiche della medicina difensiva”.
Infine, con riferimento ai medici liberi professionisti, anch’essi tenuti all’obbligo assicurativo verso il paziente in caso di responsabilità, la Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 2, della L. n. 24/2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato; tale ulteriore intervento è finalizzato “a non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento tra medici “strutturati” e medici liberi professionisti”.
Elisabetta Soavi
CONTRIBUTI PRECEDENTI
- Medico di guardia e obbligo di intervento domiciliare
- Intervento chirurgico d’équipe e responsabilità penale dei singoli operatori
- Quando l’uso del defibrillatore può fondare una responsabilità penale del medico
- La responsabilità del medico che subentra nel turno ai colleghi
- Compiti e responsabilità del direttore sanitario di struttura privata
- I limiti dell’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico
- Responsabilità del chirurgo estetico e contenuto del consenso informato
- Disegno di legge contro la violenza sugli operatori sanitari: cosa prevede
- La responsabilità medica al tempo del Covid-19
- Responsabilità medica in équipe: occorre verificare il ruolo di ciascun sanitario
- La responsabilità penale del medico competente
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- Linee guida e responsabilità penale del medico
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- La responsabilità e il ruolo del medico competente
- Emergenza Covid e reato di epidemia colposa
- La posizione di garanzia del medico di pronto soccorso
- Posizione di garanzia del medico e cooperazione colposa
- Intervento in équipe e posizione di garanzia del capo chirurgo
- Responsabilità medica e causa di non punibilità
- Attività radiodiagnostiche complementari, requisiti e responsabilità
- Reato di peculato del medico nell’attività intramoenia
- Aggressioni al personale sanitario, inasprite le sanzioni
- Consenso informato e diritto all'autodeterminazione
- Responsabilità sanitaria e pregresse condizioni del paziente
- Rifiuto del ricovero, corretta informazione e responsabilità medica