Pubblichiamo un nuovo contributo dell’avvocato Elisabetta Soavi, che, nell’ambito della collaborazione avviata con l’OMCeO Piacenza, commenta alcune significative sentenze, in particolare della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità medica. Nel testo che segue l’avvocato Soavi si occupa della responsabilità medica del singolo membro di una équipe: nello specifico, il caso riguarda un chirurgo assolto già in primo grado perchè si è accolta la tesi della necessità di accertare con rigore il nesso causale tra la condotta del singolo e l’evento.

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Con il presente commento si vuole porre all’attenzione il delicato tema del lavoro di équipe medica. Sul punto, anche il secondo contributo della newsletter intitolata “La parola dei Giudici”“La parola dei Giudici” era dedicato all’analisi di una sentenza della Corte di Cassazione che aveva esaminato i limiti e in che termini può sussistere una responsabilità dei singoli membri dell’équipe (v. Cass. Pen. Sez. IV, sent. del 12/02/2019 n. 30626, depositata in data 12/07/2019).

Una più recente pronuncia della Cassazione (Cass. Pen. Sez. IV, sent. del 21 novembre 2019 n. 49774) si è soffermata di nuovo su tale questione e ha escluso la responsabilità del chirurgo che, in mancanza di un previo accertamento diagnostico che avrebbe potuto escludere la possibilità di una tubercolosi, aveva eseguito, su decisione concordata dal primario pediatra e dal primario chirurgo, un intervento su un minore, poi deceduto a causa di una sopravvenuta infezione polmonare. In particolare, sia in primo grado che in secondo grado i giudici avevano assolto il medico chirurgo imputato per non aver commesso il fatto dal reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. A quest’ultimo era contestato di aver cagionato il “decesso del paziente in conseguenza di sepsi e coagulazione intravasale disseminata, sottoponendolo ad intervento chirurgico di lobectomia superiore sinistra con colpa consistente in negligenza, imperizia, imprudenza ed inosservanza delle regole dell’arte medica, omettendo di sottoporre, prima di tale intervento, il minore a terapia antitubercolare, di valutare e considerare le possibili alternative terapeutiche e di informarsi compiutamente sulle specifiche condizioni del paziente, mediante lettura della cartella clinica e mediante coinvolgimento di specialisti infettivologi”.

Il Giudice di primo grado assolveva il chirurgo imputato poiché riteneva che la scelta terapeutica era stata determinata dal direttore del reparto di pediatria, quindi non era stato provato alcun coinvolgimento del medico imputato nelle decisioni terapeutiche da adottare. Non solo, anche in secondo grado veniva pronunciata una sentenza di assoluzione in virtù del principio di affidamento; si legge in un passo di quest’ultima pronuncia: “le condotte omissive addebitate all’imputato non rientrano nella sua competenza specifica, potendo e dovendo la terapia empirica anti-tubercolosi essere prospettata, in un caso così complesso come quello in esame, solo dai sanitari del reparto di pediatria in concerto con gli internisti”. La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha rigettato il ricorso proposto dai genitori del minore avverso la sentenza di assoluzione di secondo grado, facendo applicazione del principio di affidamento così come interpretato dall’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza. Si ricorda, infatti, che in un caso come quello di specie, in cui si ha una cooperazione multidisciplinare, occorre accertare il ruolo che ciascun membro dell’équipe medica ha rivestito e il nesso causale tra la sua condotta e l’evento che si è verificato (in questo caso il decesso del minore).

La Cassazione ha sottolineato che ciascun operatore sanitario, in caso di intervento chirurgico d’équipe, è tenuto a vigilare anche sul corretto operato altrui ponendo rimedio ad eventuali errori evidenti e non settoriali, ma, qualora i vari ruoli e i compiti di ciascuno sono distinti o richiedono particolari conoscenze scientifiche, opera il principio di affidamento. In tale ultimo caso, si può confidare affinchè altri soggetti si comportino nel rispetto delle regole che disciplinano il proprio ambito di competenza. L’orientamento della giurisprudenza, cui ha aderito anche la sentenza in esame, ha affermato in numerose altre pronunce che l’obbligo di vigilanza, in casi di lavoro d’équipe medica, non può trasformarsi “in una sorta di obbligo generalizzato (e di impraticabile realizzazione) di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di – addirittura – invasione negli spazi della competenza altrui” (in tale senso v. Cass. Pen. Sez. IV, sent. del 20/04/2017 n. 27314).

Altra questione su cui la Cassazione si è soffermata riguarda la richiesta del consenso informato da parte del medico chirurgo che ha eseguito l’intervento e quindi una sua automatica responsabilità per non aver approfondito lo studio del caso che avrebbe potuto escludere la possibilità di una tubercolosi. Secondo la difesa dei genitori del minore, che hanno proposto il ricorso in Cassazione, il chirurgo avrebbe dovuto conoscere e studiare in modo approfondito il caso come risultante dalla cartella clinica e comprenderne di conseguenza l’erronea scelta di procedere all’intervento, come invece indicato dai colleghi (primario chirurgo e primario pediatra).

Sulla disciplina del consenso informato è intervenuta la Legge n. 219/2017 in materia di “consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Si approda a tale normativa dopo aver recepito gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina, ossia che nessun trattamento sanitario può essere cominciato o continuato senza il consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi previsti dalla legge. Non solo, le informazioni al paziente devono essere date in maniera completa, aggiornata, comprensibile, in merito a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto o rinuncia ai medesimi. Nel caso di persona minore, come in quello trattato dalla sentenza in esame, il consenso è espresso da chi ne esercita la potestà genitoriale. La Corte di Cassazione con la pronuncia in questione afferma che il medico chirurgo che ha eseguito l’intervento e ha richiesto il relativo consenso informato non ha assunto una posizione di garanzia a tutela della salute del paziente diversa e ulteriore rispetto a quella derivante dal ruolo che ha rivestito nell’ambito del caso seguito. Il primario interesse che deve essere tutelato è quello della salute e tale viene garantito a partire dal momento della presa in carico del paziente, nell’ambito del ruolo assunto all’interno dell’équipe.

Nella sentenza in questione viene ribadito che lo studio approfondito della cartella clinica e l’azione di contrasto alle errate scelte terapeutiche di altri colleghi specializzati e più competenti da parte del chirurgo che ha eseguito l’intervento, non possono essere considerate condotte rientranti nei doveri e poteri di quest’ultimo e la loro omessa attuazione non determina la prova di una responsabilità penale per omicidio colposo del paziente. La Cassazione sottolinea che le scelte terapeutiche degli altri operatori sanitari specializzati, seppur rivelatisi errate non erano percepibili “in modo evidente, né in base alle cognizioni tecniche generali né in base a quelle specialistiche dell’imputato”.

Concludendo, nei motivi del ricorso per cassazione indicati dalla difesa dei genitori del minore non è provato il nesso causale tra un’eventuale condotta attiva o omissiva del chirurgo e l’evento morte. Anche nella sentenza in esame viene pertanto ribadito il principio ormai consolidato della necessità di verificare il ruolo svolto da ciascun medico dell’équipe, non essendo consentito ritenere sussistente una responsabilità di gruppo in base a un ragionamento aprioristico.

Elisabetta Soavi

CONTRIBUTI PRECEDENTI

- Medico di guardia e obbligo di intervento domiciliare

- Intervento chirurgico d’équipe e responsabilità penale dei singoli operatori

- Quando l’uso del defibrillatore può fondare una responsabilità penale del medico

- La responsabilità del medico che subentra nel turno ai colleghi

- Compiti e responsabilità del direttore sanitario di struttura privata

- I limiti dell’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico

- La responsabilità del direttore di RSA nel caso di suicidio di un paziente affetto da malattia mentale

- Responsabilità del chirurgo estetico e contenuto del consenso informato

- Disegno di legge contro la violenza sugli operatori sanitari: cosa prevede

- La responsabilità medica al tempo del Covid-19