Quando il Medico di Medicina Generale e il Medico addetto al Servizio di Guardia Medica si ammalano i primi trenta giorni di malattia, con conseguente assenza dall’attività lavorativa, secondo gli accordi contrattuali sono a carico delle Società Assicuratrici.
Per il medico di guardia medica, l’assenza per infortunio viene riconosciuta se l’infortunio avviene fuori dall’orario di servizio.
Per i Pediatri di Libera scelta la assicurazione per i primi 30 giorni di malattia non è prevista negli Accordi Collettivi Nazionali e può essere stipulata aderendo alle Convenzione stipulata dalla FIMP con la Fondazione FIAP.
Medici di Medicina Generale, di Continuità Assistenziale e di Emergenza Sanitaria Territoriale
I sinistri che si verificheranno a partire dal primo gennaio 2018 dovranno essere denunciati tramite Pec a:
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oppure tramite fax: 06 92912306
In alternativa si potrà inviare una raccomandata a:
Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia Romagrandirischi, Piazza Sallustio 9 – 00187 Roma
Tutti i documenti relativi alla polizza si potranno scaricare da: www.polizza30giornimedici.it
Per i casi di inabilità che si sono verificati entro il 2017 occorre invece rivolgersi alla compagnia Generali: tutti i dettagli e le informazioni sono disponibili nelle istruzioni all'interno del modulo ENPAM.
pdf Scarica il manuale operativo (283 KB)
MALATTIA CHE SI PROTRAE OLTRE IL 30° GIORNO – Dopo il 30° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità totale e temporanea l’indennità giornaliera è a carico dell’ENPAM-Fondo Speciale dei Medici di Medicina Generale, Guardia Medica e Pediatrica di base.
Il Modulo di domanda con la documentazione richiesta sono a disposizione degli interessati sul sito dell’ENPAM o possono essere richiesti alla segreteria dell’Ordine.
L’indennità erogata dall’ENPAM è pari a 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell’attività e può essere elargita per un periodo continuativo massimo di 24 mesi.
Dopo la ripresa dell’attività convenzionale l’indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di trenta giorni. In questo caso l’indennità per invalidità temporanea non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 24 mesi nell’arco degli ultimi 48 mesi.