Pubblichiamo un nuovo contributo dell’avvocato Elisabetta Soavi, che, nell’ambito della collaborazione avviata con l’OMCeO Piacenza, commenta alcune significative sentenze, in particolare della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità medica. Nel testo che segue l’avvocato Soavi si occupa della tematica della successione nel tempo di posizioni di garanzia di più operatori sanitari a tutela della salute del paziente, quindi del “passaggio di consegne” da un medico a quello che subentra in servizio successivamente.
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In alcuni dei precedenti commenti alle sentenze della Corte di Cassazione, si è evidenziato come nei casi di successione nel tempo di posizioni di garanzia assunte da più medici occorre accertare, in termini di causalità, se la condotta di ciascuno ha avuto incidenza rispetto all’evento verificatosi (in tema di équipe medica, si veda “Intervento chirurgico d’équipe e responsabilità penale dei singoli operatori” e “Responsabilità medica in équipe: occorre verificare il ruolo di ciascun sanitario” pubblicati nella rubrica “La parola dei Giudici”). In particolare, si deve stabilire cosa sarebbe accaduto qualora la condotta doverosa fosse stata tenuta da ciascuno dei medici “garanti” e verificare se la situazione di pericolo abbia subito modifiche nel corso del tempo, anche a causa di un comportamento dei successivi garanti.
Il caso sottoposto recentemente all’attenzione dei giudici della Corte di Cassazione ha riguardato un medico in servizio presso il nosocomio ove era ricoverato un paziente per un intervento di artoprotesi dell’anca sinistra, dal quale ne è seguito il decesso per shock emorragico da lesione iatrogena venosa in sede di impianto della protesi. Secondo l’ipotesi accusatoria il medico “avrebbe errato nel posizionamento delle leve nella parte anteriore dell’acetabolo e sulla superficie mediale del collo del femore e nell’uso degli strumenti taglienti, così provocando la lesione vascolare dei vasi maggiori e minori; avrebbe, inoltre, omesso di sottoporre il paziente, in presenza di grave anemia indicativa di una importante perdita ematica, poi esitata in shock ipovolemico, a revisione della ferita chirurgica, procedura che avrebbe palesato l’esistenza della lesione e imposto l’esecuzione di un intervento di sutura, in luogo della somministrazione di ben 17 sacche ematiche”.
Il medico è stato condannato per il reato di omicidio colposo in primo grado, sentenza poi confermata anche in grado d’appello, per aver omesso di sottoporre il paziente, in presenza di grave anemia indicativa di un’importante perdita ematica, a revisione della ferita chirurgica che avrebbe palesato l’esistenza della lesione e imposto l’esecuzione di un intervento di sutura. Con ricorso promosso in Cassazione, il medico ha evidenziato che, sino a quando era in servizio non si erano manifestate condizioni tali da far prevedere l’esito infausto e la necessità di eseguire una revisione della ferita. Il peggioramento dei valori del paziente era stato riscontrato a due ore di distanza dall’allontanamento dell’operatore sanitario dall’ospedale. Dal contenuto di tale argomento difensivo si può comprendere che la tematica oggetto di attenzione dei Giudici è quella legata alla successione di posizioni di garanzia nei confronti del paziente, quindi del “passaggio di consegne” da un medico a quello che subentra in servizio successivamente.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 17 dicembre 2020 n. 3922 ha confermato la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni fornite dai Giudici di secondo grado nella sentenza di condanna. Sono stati infatti richiamati i dati clinici raccolti nel processo che hanno consentito di ripercorrere il decorso post operatorio. Nella motivazione della sentenza si legge “il paziente era stato ricoverato con un valore dell’emoglobina nella norma (14.1); il valore era sceso a 8.4 alla fine dell’intervento (ore 15:40); era ulteriormente diminuito a 7.2 alle ore 17:48 dello stesso giorno, nonostante l’avvenuta trasfusione di ben undici sacche di sangue e, alle 19:22 di altre sei sacche di plasma; alle ore 11:50 del giorno successivo erano state somministrate altre due sacche, alle ore 06:00 del giorno seguente ancora, altre quattro, infine, alle ore 13:37 altre quattro; quel valore era poi sceso a 4.9 poco prima del decesso”. Si è evidenziato, altresì, che il medico imputato, autore dell’intervento, si era recato in ospedale anche il giorno successivo e vi era rimasto fino alle ore 14.41, allorquando lo stato di anemia era ancora persistente e sarebbe diventato, infatti, irreversibile nelle ore successive. I Giudici hanno pertanto affermato che la condotta tenuta dal medico era stata negligente, superficiale e non si era premurato di informare i colleghi a lui subentrati, sulle condizioni del paziente. Inoltre, nelle ore e anche nei giorni successivi all’intervento, in considerazione delle numerose sacche ematiche di trasfusione, non si erano evidenziati miglioramenti.
Anche nel caso in esame rileva effettuare un’attenta analisi della successione di più posizioni di garanzia a tutela della salute del paziente e verificare quale incidenza hanno avuto le varie condotte degli operatori sanitari sull’evento morte. Quando l’obbligo di impedire il fatto dannoso, connesso ad una situazione di pericolo, grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, infatti, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia. La Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui “il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto parimenti obbligato”. Anche qualora il comportamento del garante sopravvenuto fosse colposo, non viene interrotto il nesso causale tra la condotta omissiva e negligente del primo operatore sanitario e l’evento morte del paziente. Tale interruzione è configurabile solo quando la condotta successiva crea un rischio nuovo e molto diverso rispetto a quello originario attivato dalla condotta iniziale del primo garante. Il medico, primo garante, che non segnali una situazione di rischio a chi gli subentra, ne sarà responsabile se la successiva condotta negligente trovi causa proprio nella mancata segnalazione.
Nel caso in questione, i Giudici hanno infatti rilevato che il medico imputato aveva omesso di intervenire con una revisione della ferita in presenza di dati preoccupanti emergenti già nelle ore successive al post operatorio e con specifico riferimento alla sopravvenuta anemia del paziente. Inoltre, non aveva neppure dato alcuna disposizione al riguardo ai colleghi che erano subentrati nel turno successivo, ciò a conferma di un’errata valutazione delle condizioni del paziente, quindi di una condotta superficiale e approssimativa.
Elisabetta Soavi
CONTRIBUTI PRECEDENTI
- Medico di guardia e obbligo di intervento domiciliare
- Intervento chirurgico d’équipe e responsabilità penale dei singoli operatori
- Quando l’uso del defibrillatore può fondare una responsabilità penale del medico
- La responsabilità del medico che subentra nel turno ai colleghi
- Compiti e responsabilità del direttore sanitario di struttura privata
- I limiti dell’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico
- Responsabilità del chirurgo estetico e contenuto del consenso informato
- Disegno di legge contro la violenza sugli operatori sanitari: cosa prevede
- La responsabilità medica al tempo del Covid-19
- Responsabilità medica in équipe: occorre verificare il ruolo di ciascun sanitario
- La responsabilità penale del medico competente
- Responsabilità del medico, i dati statistici non bastano per la condanna
- Linee guida e responsabilità penale del medico
- La posizione di garanzia del medico nei confronti del paziente