Ricordiamo agli iscritti i requisiti professionali obbligatori per poter svolgere l’attività di medico competente, sulla base dell’art. 38 del D.lgs. 81/2008.
E’ necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
– Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
– Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
– Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.
Come tutte le figure professionali il medico che fornisce la consulenza di medico competente è inoltre obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche.
Per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competente occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti ECM, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”, e che gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti. La certificazione o autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica (PEC) del Ministero della salute
Il Ministero della salute provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco nazionale dei medici competenti. I sanitari che svolgono l’attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività al Ministero della salute, il quale provvede all’aggiornamento, effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati (QUI il modulo per l’autocertificazione).
Invitiamo coloro i quali esercitano tale attività a verificare l’effettiva presenza nell’elenco e a voler segnalare tempestivamente al Ministero a mezzo PEC
Per informazioni è possibile consultare anche la sezione dedicata al medico competente all’interno del sito del Ministero della Salute.
- pdf Elenco Medici Competenti: chiarimenti e procedure - Circolare 1 giugno 2017 (323 KB)
- pdf Elenchi provinciali dei Medici Competenti – FNOMCeO (265 KB)
- pdf Elenco dei Medici Competenti (266 KB)
- pdf DLgs 81/2008 Elenco nazionale dei Medici Competenti modello di autocertificazione (388 KB)
- pdf Linee Guida su funzioni del Medico Competente (185 KB)