Disciplina certificazione sportiva non agonistica e linee guida utilizzo defibrillatori – Nota Ministeriale
Il Ministero della Salute con il supporto del Tavolo di lavoro in materia di medicina dello sport ha predisposto una nota esplicativa con lo scopo di fornire indicazioni operative per garantire la corretta ed uniforme applicazione del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 (c.d. Decreto Balduzzi). In particolare, viene chiarito che l’attivita di retraing prevista ogni due anni per il personale formato all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) è da considerarsi obbligatoria. In merito poi alla possibilità di presentare il certificato medico per attività agonistica in luogo di quello richiesto per lo svolgimento di un’attività sportiva non agonistica, la nota specifica che “esiste una gerarchia tra le certificazioni, ed il soggetto al quale è stato rilasciato un certificato medico per un’attività sportiva agonistica può svolgere, senza necessità di ulteriori controlli medici, un’attività sportiva non agonistica”. “Pertanto – si conclude -, è possibile presentare il certificato medico per Io svolgimento di un’attività sportiva agonistica, anche se di durata superiore ad un anno, in luogo di quello richiesto per l’attività sportiva non agonistica che si intende svolgere, ed il soggetto richiedente è tenuto ad accettarlo”.
pdf La comunicazione FNOMCeO con la nota del Ministero (148 KB)
Certificati di idoneità alla attività fisica
Il 20 agosto 2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.98 del 9 agosto 2013, che sopprime l’obbligo di certificazione per la attività ludico-motoria e amatoriale e l’obbligo di esecuzione di ECG per la attività sportiva non agonistica, lasciando al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta la responsabilità di prescrivere, dopo anamnesi e visita, eventuali accertamenti strumentali.
Alla luce degli ultimi aggiornamenti :
- non è tenuto all’obbligo della certificazione chi svolge attività ludico motoria, cioè attività amatoriale occasionale effettuata a scopo prevalentemente ricreativo ed in modo saltuario, chi la svolge in forma autonoma ed al di fuori di contesti organizzati e chi pratica attività con ridotto impegno cardiovascolare come bocce, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, gruppi di cammino e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività.
- deve sottoporsi ad un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport chi svolge attività sportiva non agonistica, gli studenti che svolgono attività sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti.
Sono previste due differenti tipologie di certificato, ciascuna con una specifica modulistica:
-certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica
-certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di elevato impegno cardiovascolare
Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica: è richiesto agli alunni che svolgono le attività sportive parascolastiche, a coloro che praticano le attività sportive organizzate da società affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982, ed a coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. La visita medica annuale effettuata da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico specialista in medicina dello sport dovrà essere completata dagli accertamenti clinici ritenuti necessari dal medico e/o previsti dalle apposite Linee Guida approvate con Decreto del 08.08.2014.
Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di elevato impegno cardiovascolare: chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci deve sottoporsi alla visita medica, alla misurazione della pressione arteriosa, alla esecuzione di un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio della attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore (medico di medicina generale,pediatra di libera scelta o medico specialista in medicina dello sport) riterrà necessari per il singolo caso. Per quanto concerne i defibrillatori, le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico. Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.
Eliminato l’obbligo del certificato medico sportivo per i bambini da 0 a 6 anni – Per l’attività sportiva in età prescolare non è più necessario il certificato medico. E’ quanto stabilisce il decreto del 28 febbraio 2018 firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e da quello dello Sport Luca Lotti. “Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, – si legge nello specifico nel testo – i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra”.
- pdf Comunicazione FNOMCeO N.67 del 25.07.2013 (1.78 MB)
- pdf Comunicazione AUSL Piacenza del 16.08.2013 (268 KB)
- pdf D.L. 69/2013 coordinato con Legge di conversione 98/2013, art.42 bis del 08.08.2013 (41 KB)
- pdf Comunicazione FNOMCeO N.74 del 11.09.2013 (212 KB)
- pdf Comunicazione FNOMCeO N.79 del 13.09.2013 (432 KB)
- pdf Comunicazione FNOMCeO N.89 del 23.10.2014 (523 KB)
- pdf Protocollo riassuntivo certificazione per attività fisica (87 KB)
- pdf Certificazione attività non agonistica – Circolare Coni 10.06.2016 (1.07 MB)
- pdf Disciplina certificazione sportiva non agonistica e linee guida utilizzo defibrillatori – Nota Ministeriale 01.02.2018 (255 KB)
- pdf Decreto ministeriale certificazione medica per attività sportiva bambini 0-6 anni (870 KB)
“La certificazione medica” – Il volume FNOMCeO
Disponibile per tutti i medici il terzo volume della collana di testi di riferimento di FNOMCeO, intitolato “La certificazione medica”. Cos’è un certificato medico e quali requisiti deve avere? Quali sono gli obblighi, secondo la legge e il codice deontologico, a cui deve attenersi il medico che certifica? Che differenza c’è fra referto e denuncia? Come gestire correttamente la certificazione in ambito previdenziale? Come si redigono i principali certificati? Grazie al contributo dei componenti della Commissione sulla certificazione medica della FNOMCeO, questo documento si propone come strumento di supporto all’attività di certificazione, una delle incombenze più frequenti dei medici nei loro diversi ruoli professionali, ma talvolta, data la sua complessità, fonte di dubbi o problemi.