In diverse occasioni l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Piacenza si è visto costretto ad intervenire in tema di informazione sanitaria, in quanto esercitata dai propri iscritti in varie forme e contenuti, anche di tipo pubblicitario/promozionale.

Laddove tale informazione, quale che ne fosse il veicolo adottato, si sia appalesata come scorretta o fuorviante, o comunque contraria ai principi deontologici, si è dovuto procedere disciplinarmente, comminando le opportune sanzioni, in alcuni casi anche molto gravi. Considerata l’importanza ed attualità del tema, si reputa opportuno - ed anzi doveroso, stante l’eco mediatica di alcune vicende - riportare gli esiti dei giudizi disciplinari conseguiti in tale materia, sì da fornire agli iscritti non soltanto un puntuale resoconto in merito all’operato dell’Ordine, ma anche uno spunto di riflessione sulla tematica in questione e sulla posizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (di seguito C.C.E.P.S.), deputata a decidere dei ricorsi proposti dagli iscritti avverso le decisioni disciplinari adottate dall’Ordine, peraltro confermata e consolidata dalla Suprema Corte di Cassazione, quale organo di ultima istanza.

Per molti aspetti esemplare, in quanto involgente tutti gli aspetti e le fasi del procedimento disciplinare, oltre che i principi deontologici sottesi ai temi propri dell’informazione sanitaria, nella sua accezione più ampia, appare il caso del Medico A.A., sanzionato con la sospensione dall’esercizio professionale per mesi tre, per aver “divulgato le proprie tesi in materia di terapie mediche alternative, screditando i protocolli tradizionali anche nelle ipotesi di comprovata efficacia perché riconosciuti dalla comunità scientifica, con atteggiamento denigratorio nei confronti della medicina ufficiale. Tale attività di divulgazione avveniva per fini di lucro, in una situazione di conflitto di interessi”. L’attività di “informazione medica” posta in essere dal Dottor A.A., veniva veicolata attraverso videoincontri e pubbliche conferenze diffuse a mezzo di emittenti televisive e via web, nei quali si sosteneva l’efficacia di particolari diete e che “tali diete fossero risolutive di patologie gravi”. A fronte della sanzione disciplinare ricevuta (di carattere sospensivo per un determinato periodo dall’esercizio della professione) il Dott. A.A. impugnava il provvedimento innanzi la CCEPS prima e davanti la Suprema Corte di Cassazione poi, trovando sempre il rigetto delle proprie impugnazioni e la conferma del provvedimento disciplinare.

Sempre sul piano della “pubblicità” o, meglio, della rilevanza esterna dei messaggi di carattere medico e/o riguardanti un medico iscritto, il medesimo Dott. A.A. ha inteso, a partire dal 2016, aprire un altro fronte giudiziario, nei soli confronti, però, dell’allora Presidente dell’Ordine, Dott. Augusto Pagani, in via personale, attribuendogli l’iniziativa di una campagna di stampa diffamatoria ai propri danni e chiedendogli il pagamento di un cospicuo risarcimento. In merito a tale ultima querelle, che ha investito il Dott. Pagani personalmente e che lo stesso ha scelto di affrontare con le proprie forze e risorse, senza in alcun modo investire l’Ordine allora presieduto, apprendiamo della conclusione della vicenda con la definitiva consacrazione giudiziale della giustezza della posizioni assunte dall’allora Presidente dell’Ordine, cui va il nostro speciale Encomio. Si ritiene pertanto non solo utile, ma doveroso, rendicontare sulla vicenda attraverso il giudicato prodottosi all’esito di due gradi di giudizio, allegando la relativa sentenza della Corte d’appello di Bologna.

Ad ogni buon conto e posto che la sanzione disciplinare sofferta da un Collega è sempre un evento avverso ed indesiderato, la conferma, in tutte le sedi, delle posizioni e decisioni originariamente adottate da questo Ordine di Piacenza, non solo attesta l’equilibrio e correttezza del suo operato, ma offre lo spunto per indicare alla generalità dei consociati alcuni tra i principi che informano la materia dell’informazione sanitaria. Tra questi, in particolar modo, si sottolinea, che le attività di informazione sanitaria costituiscono ATTO MEDICO, nello specifico e con le parole della Cassazione: “tali attività integrano certamente un atto medico, tanto più che le tesi proposte ed i consigli alimentari, pur non accompagnati da visite mediche, erano presentati come risolutivi di patologie gravi” (Cass. Ord. n.10186/24). Per chi volesse approfondire la tematica in argomento l’Ordinanza citata (la n. 10186/2024 è immediatamente accessibile tramite il correlato link, così come la decisione della Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie n. 105 del 15 novembre 2018, che la precede e che in quella trova conferma e nondimeno la decisione ordinistica che ha originato e dato applicazione di quei principi in tema di corretta informazione sanitaria.

Per una più agevole consultazione, ed a fini di opportuno indirizzo, di quella medesima decisione della CCEPS, riguardante il caso del Medico A.A., si riportano di seguito le massime pubblicate - ovvero gli estratti - in quanto inerenti tutti gli aspetti e le fasi del procedimento disciplinare, rappresentando pertanto un utile ausilio volto a dissipare eventuali dubbi degli iscritti in merito alle regole che governano non soltanto la materia in questione ma altresì la potestà disciplinare propria dell’Ordine. E’ interessante notare come pur nell’ambito di un unico procedimento disciplinare il confronto in contraddittorio tra iscritto e Ordine di appartenenza abbia potuto produrre l’elaborazione di indirizzi e principi che vengono promossi ed affermati dall’Ordine in concreta applicazione delle disposizioni previste del Codice Deontologico e che concorrono a fornire non soltanto agli iscritti ma anche agli altri Ordini utili indicazioni in merito all’ermeneutica e alla concreta applicazione delle disposizioni normative e deontologiche che regolano il procedimento disciplinare, sia nel rito che nel merito. Le massime quivi riportate costituiscono infatti l’enunciazione sintetica di principi di diritto e deontologici affermati dalla C.C.E.P.S. - e, in questo particolare caso, pare utile ribadirlo, confermati dalla Suprema Corte di Cassazione - che permettono di costruire una serie di precedenti ai quali uniformarsi e che, in tema di informazione sanitaria, appaiono particolarmente importanti in ragione del particolare impatto sociale delle notizie che, tramite la stessa, vengono veicolate. Da qui la scelta di procedere alla pubblicazione delle massime che seguono e del testo integrale delle pronunce dalle quali sono tratte.

Massime della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.) estratte dalla decisione n. 105 del 15/11/2018, definitivamente confermate dall’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 10186 del 16/04/2024

 - Sull’avvio del procedimento disciplinare: 

107. Sono inammissibili, prima che infondate, le doglianze che afferiscono alla fase prodromica del procedimento, in quanto estranee al procedimento disciplinare, così come tipizzato dalla vigente normativa, e in quanto il ricorrente non abbia prospettato alcun significativo collegamento con vizi di legittimità riferibili al provvedimento impugnato. In particolare, la doglianza relativa alla mancata indicazione dei motivi specifici per cui il sanitario viene convocato per l’audizione preliminare è infondata, trattandosi di audizione informale e preliminare. Per le medesime considerazioni, non ha, altresì, alcuna rilevanza la presenza del legale dell’Ordine in occasione della predetta audizione, soprattutto ove il ricorrente non abbia dedotto alcuno specifico riflesso di illegittimità sull’atto impugnato” - Decisione n. 105 del 15 novembre 2018

108.È irrilevante la lamentata inesatta menzione di quanto dichiarato dal ricorrente nel corso dell’audizione preliminare: infatti, oltre alla circostanza che alla predetta audizione ha fatto seguito l’invio di una memoria scritta, nella quale evidentemente l’interessato abbia avuto modo di esprimere in modo compiuto le proprie argomentazioni, il gravame va respinto ove non chiarisca in che modo la asserita errata citazione abbia leso i diritti dell’incolpato” - Decisione n. 105 del 15 novembre 2018

114.La doglianza con la quale il ricorrente lamenta di non essere “riuscito ad avere i nominativi dei due segnalanti che avevano determinato l’avvio del procedimento disciplinare” è da respingere in quanto l’interesse riconosciuto meritevole di tutela dall’ordinamento speciale non è quello di conoscere siffatti nominativi, bensì quello di conoscere il contenuto delle segnalazioni in sede di contestazione degli addebiti” - Decisione n. 105 del 15 novembre 2018

11.La partecipazione del Presidente dell’Ordine alla seduta nella quale è stato deliberato l’avvio del procedimento non risulta suscettibile di produrre danno all’interessato attesa la natura preliminare e prodromica di tale atto, in particolare laddove, quand’anche dovesse aversi per provata la dedotta inimicizia nei confronti del ricorrente, il Presidente non abbia in alcun modo partecipato al procedimento disciplinare che – giova ricordare – inizia solo con l’atto di contestazione degli addebiti” - Decisione n. 105 del 15 novembre 2018

- Sulla contestazione degli addebiti:

123.È infondato il motivo di ricorso, relativo all’omessa menzione circostanziata degli addebiti. Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della Commissione Centrale, secondo il quale la legittimità dell’atto di contestazione va valutata in relazione all’effettiva possibilità di esercitare il diritto di difesa. Addirittura, la mancata comunicazione degli addebiti non sarebbe di per sé motivo di illegittimità del procedimento, quando l’interessato sia stato regolarmente convocato e, avuta conoscenza delle accuse mosse nei propri riguardi, abbia potuto esercitare una adeguata difesa” - Decisione n. 105 del 15 novembre 2018

- Sulla variazione della composizione della commissione disciplinare:

 8.È infondato il motivo di ricorso con il quale si deduce che la Commissione che ha irrogato la sanzione è diversa da quella che ha deliberato di aprire il procedimento disciplinare, in quanto le commissioni degli Ordini professionali non possono considerarsi un collegio perfetto” - Decisione n. 105 del 15 novembre 2018

- attività di informazione e divulgazione in materia sanitaria/conflitto di interessi

 16.Il giudizio disciplinare è correttamente svolto quando non investa l’attività di ricerca svolta dall’incolpato, bensì l’attività di informazione e divulgazione delle sue tesi in materia di terapie mediche alternative, nello svolgimento della quale il sanitario abbia mirato a screditare e a togliere credibilità ai protocolli terapeutici tradizionali, in violazione del Codice di deontologia medica, che impone di rispettare e di applicare terapie di comprovata efficacia, così come riconosciute e validate dalla comunità scientifica, salva l’ipotesi di autorizzata attività di sperimentazione terapeutica. Ciò determina anche la configurabilità di un conflitto di interessi in capo al ricorrente, nella sua duplice veste di propositore di originali ipotesi terapeutiche e, al tempo stesso, di autore di pubblicazioni o comunque di interventi comunicativi caratterizzati da fini di lucro” - Decisione n. 105 del 15 novembre 2018

- Sul rapporto tra Colleghi:

42.Gli apprezzamenti negativi formulati dal ricorrente nei confronti di colleghi, spesso trascesi nella vera e propria denigrazione, rendono censurabile la sua condotta nei termini ampiamente descritti e motivati dall’organo di disciplina” - Decisione n. 105 del 15 novembre 2018

- Sulla seduta disciplinare

137.È priva di pregio la doglianza circa la pretesa irregolarità della seduta disciplinare per la mancata esposizione in seduta, da parte del relatore, dei fatti addebitati: la relazione scritta presente agli atti rende superfluo l’intervento orale del predetto giudice disciplinare” - Decisione n. 105 del 15 novembre 2018

115.“Non discende l’automatica lesione del diritto di difesa da ogni ipotesi di inosservanza formale delle modalità previste per la contestazione d’addebito di cui all’art. 39 D.P.R. n. 221/1950. In particolare, deve escludersi la sussistenza di tale lesione nel caso in cui il medico incolpato, comparso personalmente nel giorno fissato per il giudizio ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. cit., abbia accettato di rispondere sui fatti addebitati, avendo egli avito piena cognizione dei fatti per i quali è stata formulata la contestazione nonché regolare accesso agli atti del procedimento. In altre parole, la legittimità dell’atto di contestazione va valutata in relazione all’effettiva possibilità di esercitare tale diritto; pertanto, il provvedimento disciplinare non è viziato ove risulti che – malgrado una certa genericità del predetto atto – l’incolpato abbia potuto conoscere con maggiore precisione nel corso del procedimento gli addebiti mossigli attraverso la menzione dettagliata degli stessi, e sia stato quindi posto nelle condizioni di svolgere adeguatamente le proprie difese”. Decisioni nn. 25, 64 e 105/2018.

Contestazione dei verbali dell’Ordine

259.È infondato il gravame relativo all’erroneo riferimento dell’illecito ad un periodo anteriore a quello ritenuto reale, atteso che eventuali contestazioni circa il contenuto dei verbali predisposti dall’Ordine devono essere fatte valere esclusivamente a mezzo di querela di falso. Ad ogni modo, la censura risulta inammissibile laddove il ricorrente ometta di dar prova che le circostanze lamentate hanno determinato illegittimità dell’atto conclusivo del procedimento disciplinare” - Decisione n. 105 del 15 novembre 2018