Focus sui criteri di determinazione del risarcimento del danno alla persona nel terzo appuntamento del corso, promosso dall’OMCeO Piacenza, dedicato al ruolo ed all'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU). Relatore nell'incontro ospitato venerdì 24 maggio al Park Hotel è stato Dario Mazzoni, giurista con interesse nel campo del danno alla persona.
Qual è il “prezzo” dell’uomo? Da questo quesito, dopo aver passato in rassegna l'impianto normativo che regola la liquidazione unitaria ed uniforme del danno alla persona, è partito l’intervento dell’avvocato Mazzoni, che nel corso della mattinata ha dialogato con la collega Elena Pozzoli, relatrice del precedente incontro: “Se il risarcimento ha la funzione di riportare il danneggiato nelle stesse condizioni nelle quali si sarebbe venuto a trovare se non si fosse verificato il fatto illecito, il danno alla persona non sarebbe risarcibile in quanto la compromissione psico-fisica non può mai essere compiutamente cancellata e perché non esiste l’equivalente monetario del corpo umano. Dunque il prezzo dell'illecito da corrispondere a chi ha subìto un danno alla salute, psichico-fisico necessita di parametri liquidativi che rispettino il principio della giustizia distributiva, uniformità di trattamento, nonché le eventuali variabili e ricadute connesse al vulnus: da qui la previsione delle tutele approntate dal legislatore e dal “diritto vivente””. Nello specifico, il danno alla salute è liquidato sotto due aspetti: l’invalidità permanente, una perpetua ed irremissibile perdita o riduzione di alcune funzionalità vitali, e l’invalidità temporanea, una perdita analoga alla precedente ma temporanea, conseguenza frequente e normale di una lesione alla salute; al pari di quella permanente, può avere diversa intensità e per tale motivo viene scandita in punti percentuali: “Il danno alla salute - ha illustrato Mazzoni - è dunque liquidato sempre ed in ogni caso, non avendo rilievo se il danneggiato abbia o meno continuato a percepire il proprio reddito durante la malattia e convalescenza. L’unico danno da invalidità temporanea la cui liquidazione è disciplinata per legge è quello causato da sinistri stradali e colpa medica con postumi non superiori al 9%".
IL RISARCIMENTO PER LE LESIONI DI LIEVE ENTITA' - Secondo quanto prevede il comma 1 dell’Articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private in merito al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente e si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età, a partire dall'undicesimo anno. A titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Qualora (comma 3) la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. Come recita il comma 5, gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
“La liquidazione - ha spiegato il relatore - viene dunque effettuata sulla base di criteri standardizzati, le tabelle". Gli importi attuali per la liquidazione del danno biologico di lieve entità, di cui al già citato articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, sono stati aggiornati dal Decreto Ministeriale del 16 ottobre 2023 e decorrono dal mese di aprile dello stesso anno: “A titolo di danno biologico permanente viene liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% un importo crescente in misura più che proporzionale in base a ogni punto percentuale di invalidità; il valore del primo punto è pari a 939,78 euro. A titolo di danno biologico temporaneo, che consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione ed il ritorno alla normale attività, viene liquidato in caso di inabilità assoluta un importo di 54,30 euro al giorno, mentre per inabilità temporanea inferiore al 100% la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.
LE MACROLESIONI E LE TABELLE "MILANESI" - Differente il discorso per le cosiddette “macrolesioni”, problematiche di non lieve entità e con significative ripercussioni nella vita quotidiana. In questo caso, per quanto riguarda il risarcimento del danno biologico, il Codice delle Assicurazioni (articolo 138) prevedeva la predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio nazionale che riportassero le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. Qualora - indica lo stesso articolo - la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%. In realtà - ha specificato il relatore - le tabelle uniche previste non sono ancora state emanate; vengono quindi in aiuto quelle elaborate da alcuni tribunali italiani, in particolare le cosiddette “tabelle milanesi” frutto degli studi e suggerimenti operativi dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano. “Sono state validate a tutti gli effetti e ritenute documento para-normativo, come deciso dalla Cassazione Civile (Sentenza n. 12408 del 7.giugno 2011); consentono di liquidare equitativamente il danno non patrimoniale in modo adeguato al singolo caso, garantiscono l'uniformità di trattamento delle liquidazioni da parte dei giudici su tutto il territorio nazionale ed uniformità pecuniaria di base e rappresentano delle linee guida per la determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale basate su criteri oggettivi ed uniformi. I principi su cui si fondano queste tabelle sono l’unitarietà e uniformità pecuniaria di base; il grado di invalidità, cioè la percentualizzazione del danno biologico da invalidità temporanea e permanente; l’età del danneggiato; la personalizzazione, vale a dire il correttivo di aumento del danno base per le peculiarità del caso in questione; infine il criterio del punto variabile (la sofferenza per lesioni cresce al crescere dei postumi permanenti). L’aggiornamento del 2021 delle tabelle prevede l’apposita casella di “incremento per sofferenza”, includendo così il danno da sofferenza soggettiva calcolato in quota percentuale sul danno biologico; il valore del punto non patrimoniale è costituito dalla sommatoria del punto danno biologico ed incremento per sofferenza e viene moltiplicato per l'invalidità riconosciuta per essere poi demoltiplicato in funzione dell'età”.
Guardando alla struttura della tabella, nella prima colonna è indicato il grado di invalidità permanente, nella seconda il valore del punto del danno biologico, nella terza - oltre all'indicazione della percentuale di aumento del punto di danno biologico - la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari; nella quarta colonna la sommatoria del punto del danno biologico e l’incremento per sofferenza, nella quinta viene riportato (e poi a seguire nelle altre colonne, con il valore demoltiplicato in base all'età) l'importo monetario di ciascuna delle due componenti. Nella loro versione del 2021, le tabelle hanno aggiornato anche la terminologia delle varie colonne relative al danno non patrimoniale: “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva” sono diventati rispettivamente “danno biologico/dinamico relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva”. Per quanto riguarda il risarcimento da invalidità temporanea, le tabelle prevedono una liquidazione per un valore massimo di 99 euro per ogni giorno di invalidità temporanea totale, quindi poi a scalare percentualizzandolo in proporzione al grado di inabilità temporanea parziale; anche in questo caso è previsto un aumento personalizzato fino ad un massimo del 50% in presenza di allegate e comprovate peculiarità. “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale - ha precisato Mazzoni, richiamando un pronunciamento della Cassazione - grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Il giudice non può riconoscere una personalizzazione ulteriore, in difetto di dimostrazione della presenza di circostanze di fatto, specifiche e peculiari, idonee a consentire il superamento delle conseguenze "ordinarie", di cui alle tabelle milanesi. Pertanto, incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la presenza di circostanze diverse da quelle che normalmente derivano da un fatto di danno analogo”.
Le tabelle “milanesi” affrontano anche la questione della liquidazione del danno permanente da incapacità di guadagno. “Attraverso la capitalizzazione di una rendita - ha spiegato l’avvocato Mazzoni - si rende possibile attribuire al danneggiato che abbia subito in conseguenza del fatto lesivo, come un incidente stradale o un infortunio sul lavoro, un'invalidità permanente, una somma corrispondente ad una rendita vitalizia i cui ratei sono pari alla quota di reddito perduto". Nello specifico la tabella - realizzata e approvata dall'Osservatorio il 14 dicembre 2022 e aggiornata con una periodicità tendenzialmente annuale - utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di una serie di parametri: la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione, la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, il sesso del danneggiato, per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione (i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella 2022 è basata sulla mortalità di 2021), un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2022, una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione (indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022).
"La quantificazione economica del danno - ha concluso il suo intervento l’avvocato Mazzoni riprendendo le parole del Professor Migliorini in occasione di un convegno della Federazione delle Associazioni Medico Legali Italiane - è un'ulteriore sfida cuturale per la figura medico-legale che non può avere la presunzione di padroneggiare tutti gli aspetti della quantificazione economica, patrimonio del giurista, né può essere al contrario del tutto privo di una conoscenza di questi aspetti. La quantificazione economica del danno è uno degli aspetti qualificanti il processo verbale di conciliazione e deve nascere dal contraddittorio fra i soggetti più titolati ed esperti, ovvero gli avvocati delle parti". "La conciliazione “economica” - ha aggiunto - è un processo più articolato che deve coinvolgere sempre gli avvocati delle parti ed è più lontano dalle solite dinamiche di lavoro del Consulente medico-legale, ma che offre un nuovo campo di azione al CTU medico-legale e uno stimolante ampliamento dell'orizzonte culturale del CTU medico".
Il prossimo ed ultimo incontro
31 maggio
Note deontologiche. Sintesi di quanto esposto nelle tre precedenti sedute con ulteriore interazione docenza-uditorio e chiusura del corso. (Dott. Marcello Valdini)