La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, introdotta dalla L.R. 22/2019, interessa le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio.
Il punto sulla normativa vigente è stato fatto nel corso di una serata organizzata dall’OMCeO Piacenza il 7 maggio al Park Hotel, che ha visto come relatore il dottor Marco Zuffi, presidente della Commissione Albo Odontoiatri. La già citata Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, che ha introdotto nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, all’articolo 10 recita: “Ai fini di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sul intera offerta dei servizi sanitari, è previsto per tutte le strutture sanitarie, ad esclusione di quelle previste dall'articolo7, commi 1 e 2, l'obbligo di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, da presentare al comune competente per territorio. La struttura può svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della comunicazione”.
“Non tutte le attività sanitarie che sono sul territorio devono presentare la comunicazione - ha spiegato Zuffi -: molte infatti - come ad esempio le strutture più complesse, i poliambulatori medici o gli studi odontoiatrici in generale - hanno già un'autorizzazione di svolgimento dell'attività sanitaria. Tutte le altre strutture non soggette ad autorizzazione dell'attività sanitaria in quanto caratterizzate da minore complessità clínica ed organizzativa, ora devono invece comunicare la propria attività fornendo determinate informazioni”. Nello specifico, la Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n.1156, all'allegato 1, ha definito le tipologie di strutture sanitarie da assoggettare al regime di autorizzazione all'esercizio e quelle escluse: in quest'ultima tipologia di strutture sono compresi gli studi singoli o associati non soggetti ad autorizzazione sanitaria all'esercizio e alcune tipologie di "polistudi" o "studi multidisciplinari" anch'essi non soggetti ad autorizzazione. In attuazione della LR 22/2019, queste típologie di studi sono ora assoggettati alla disciplina della Comunicazione di svolgimento di attività.
La normativa opera una distinzione tra le strutture già operanti al 20 dicembre 2023 (data di pubblicazione in BURERT della delibera regionale 1919/2023 sulle procedure applicative in materia di autorizzazioni delle attività sanitarie e di comunicazione di svolgimento di attività sanitarie) e quelle attivate dopo tale data. Nel primo caso le strutture possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenute a presentare la Comunicazione entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (ad oggi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024). Nel secondo caso, il legale rappresentante delle strutture deve presentare la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria al Comune competente per territorio con modalità dematerializzata, corredata dell'autocertificazione del possesso dei requisiti individuati con il provvedimento; lo studio potrà avviare la propria attività dalla data di presentazione della Comunicazione. Gli studi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta sono esclusi dall'obbligo di presentare la Comunicazione in virtù di quanto stabilito dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta e ai sensi del Dlgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
REQUISITI - L’Allegato 1 alla DGR n. 1919 del 13/11/2023, prevede inoltre un elenco di requisiti che debbono essere posseduti dagli studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria. Le strutture sanitarie devono adeguarsi ai requisiti autorizzativi entro il giorno 31 dicembre 2025. I requisiti indicati di seguito si distinguono in due categorie:
- requisiti cogenti per tutti gli studi medici ed altre professioni sanitarie (indipendentemente dal profilo professionale)
- requisiti il cui possesso è pertinente al profilo professionale dell’esercente l’attività sanitaria
Lo studio e i relativi locali devono comunque essere in possesso dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale. Il possesso dei requisiti e la coerenza degli stessi con il profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria, sono soggetti a verífica, dopo l'avvio dell'attività, da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL competente per territorio
LA MODULISTICA - La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria delle strutture attivate successivamente o già operanti alla data di adozione del provvedimento, deve essere presentata dal professionista titolare della struttura al Comune territorialmente competente, con modalità dematerializzate, utilizzando l’apposita modulistica indicata. Per gli studi attivati antecedentemente al 20 dicembre 2023 dovrà essere utilizzato il Modulo n.8 bis; per gli studi attivati successivamente al 20 dicembre 2023 il Modulo n.8. I moduli e i relativi allegati devono essere compilati e inviati via Pec all’indirizzo dedicato del Comune in cui ha sede lo studio.
Gli Studi medici e di altre professioni sanitarie attivati successivamente al 20 Dicembre 2023 devono allegare all'istanza di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria i seguenti documenti:
- titoli di studio;
- fotocopia del documento di riconoscimento (fronte/retro);
- il piano/procedure con gli obiettivi relativi alla prevenzione e controllo delle infezioni, se pertinente;
- la pianta planimetrica quotata in scala minima 1:100 con layout delle attrezzature (qualora possedute) e degli arredi;
- la destinazione d'uso dei singoli locali, degli spazi ove sono svolte le attività, lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e rapporti di areo-illuminazione dei singoli locali (la planimetria deve essere presentata in formato PDF/A).
Devono essere disponibili presso lo studio i documenti attestanti:
- il possesso della documentazione relativa alla conformità e alle verifiche dell'impianto elettrico, ai sensi delle normative di settore, nonché, la planimetria indicante la classificazione dei locali ad uso medico secondo la norma CEl di riferimento, se applicabile;
- il possesso della documentazione relativa alla conformità delle apparecchiature biomediche in uso, nonché il loro elenco ed anno di immatricolazione, qualora possedute ed utilizzate;
- il contratto di smaltimento dei rifiuti sanitari, qualora prodotti.
La struttura potrà svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione in Comune.
Gli Studi medici e di altre professioni sanitarie già operanti al 20 Dicembre 2023 devono invece allegare all'istanza di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria i seguenti documenti:
- titoli di studio;
- fotocopia del documento di riconoscimento (fronte e retro) se non utilizza la firma digitale;
Devono essere disponibili presso lo studio i seguenti documenti attestanti:
- Piano/procedure con gli obiettivi relativi alla prevenzione e controllo delleinfezioni, se pertinente;
- Pianta planimetrica quotata in scala minima 1:100 con layout delle attrezzature (qualora possedute) e degli arredi; la destinazione d'uso dei singolilocali, degli spazi ove sono svolte le attività, lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e rapporti di areo-iluminazione dei singoli locali (la planimetria deve essere presentata in formato PDF/A);
- Il possesso della documentazione relativa alla conformità e alle verifiche del impianto elettrico, ai sensi delle normative di settore, nonché, la planimetria indicante la classificazione dei localiad uso medico secondo la norma CEl di riferimento, se applicabile;
- il possesso della documentazione relativa alla conformità delle apparecchiature biomediche in uso, nonché il loro elenco ed anno di immatricolazione, qualora possedute ed utilizzate;
- Il contratto di smaltimento dei rifiuti sanitari, qualora prodotti.
Gli studi già operanti il 20 Dicembre 2023 possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenuti a presentare la comunicazione entro il 31 dicembre 2024. Il professionista deve adeguare la struttura sanitaria (studio), fatte salve le previste deroghe di natura strutturale, entro il 31 dicembre 2025.
Chi deve comunicare e a chi lo svolgimento dell'attività sanitaria? Sono soggetti alla Comunicazione i laureati in professioni sanitarie, iscritti all'Ordine di competenza che esercitano l'attività sanitaria in studi professionali non soggetti all’autorizzazione all'esercizio di attività sanitaría. La Comunicazione va inviata al Comune ove ha sede lo studio. Nel caso in cui si tratti di studio associato, la Comunicazione deve evidenziare i dati richiesti per ognuno dei professionisti associati ed essere sottoscritta da tutti. Nel caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti polistudio. Nel caso in cui un professionista eserciti la propria attività presso un poliambulatorio non deve presentare alcuna Comunicazione, in quanto il poliambulatorio è già autorizzato all'esercizio ex LR 22/2019 o altre norme regionali previgenti. Nel caso in cui l'immobile ove è collocato lo studio sia in locazione, il soggetto tenuto all'invio della Comunicazione è il professionista che esercita o che intende esercitare l'attività sanitaria.
Per tutte le informazioni, la normativa e la modulistica, è possibile consultare il sito della Regione Emilia Romagna a questo link.
pdf La presentazione (10.24 MB)
pdf Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria - Risposte ai quesiti (294 KB)