Con una comunicazione la FNOMCeO interviene in merito alle disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico dei dispositivi medici (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari.
Nel dare seguito a quanto previsto dal regolamento europeo dei dispositivi medici (MDR 745/17), il D.Lgs.n.137/22 all’art.15 stabilisce l’obbligo di “identificazione, tracciabilità e nomenclatura dei dispositivi” rimandando le modalità operative al decreto del 11 maggio 2023; quest'ultimo provvedimento stabilisce in particolare che l’obbligo è rivolto ai DM impiantabili di classe 2 b (impianti osteointegrati) e classe 3 (materiali sostituti/osteoconduttivi dell’osso, membrane riassorbibili), nonché a quelli di classe 3 non impiantabili. Le disposizioni indicate entrano in vigore a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 11 maggio 2023, pertanto l'obbligo di registrazione e conservazione dell’UDI decorre dal 15 gennaio 2024. Per i sanitari che non registrino i codici UDI, il dlgs 137/22 prevede la sanzione amministrativa da euro 4.000 a 24.500.