La FNOMCeO trasmette la nota del Ministero della salute in tema di pubblicità in ambito sanitario dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 10 agosto 2023, n103.
In particolare il provvedimento all'Articolo 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008) stabilisce che: “1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente: «525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari»”.
"La modifica apportata al comma 525 - spiega il Ministero - determina un ragionevole bilanciamento tra i principi del libero mercato ed il diritto di libera prestazione di servizi in ambito sanitario, da un lato, ed il diritto fondamentale alla salute nella sua dimensione individuale e collettiva, dall'altro lato. In tal modo, il nuovo comma 525 si pone in linea con quanto stabilito dalla normativa europea in materia di libera concorrenza, in quanto l'obiettivo della riforma è stato quello di consentire un migliore contemperamento del principio del libero mercato con l'interesse generale alla salute, mirando per l'appunto a vietare quelle informazioni che, avendo carattere attrattivo e suggestivo, possano indurre al ricorso di prestazioni inappropriate e ingiustificate. Risultano in tal modo pienamente rispettate le norme comunitarie in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi".
pdf La nota del Ministero della Salute (4.98 MB)