Pubblichiamo un nuovo contributo dell’avvocato Elisabetta Soavi, nell’ambito della collaborazione avviata con l’OMCeO Piacenza, relativamente al Decreto Legge 30 marzo 2023 (c.d. Decreto Bollette) – recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – che contiene disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario

A poco più di due anni dall’entrata in vigore della legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, il legislatore, con l’art. 16 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. decreto bollette), interviene nuovamente per inasprire il quadro sanzionatorio in relazione alle aggressioni ai danni del personale sanitario e socio-sanitario.

In particolare, all’art. 583-quater c. 2, c.p., per le lesioni gravi e gravissime commesse ai danni di medici e sanitari, il D.L. n. 34/2023 aggiunge, riformulando la medesima disposizione, un inasprimento delle pene per le lesioni personali semplici commesse ai danni di tali professionisti. Il nuovo testo dell’art. 583-quater, c. 2 c.p. dispone che: “nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo”. Con riferimento a tale ultimo capoverso, s’intende la pena della reclusione da quattro a dieci anni, per le lesioni gravi, e la reclusione da otto a sedici anni, per le lesioni gravissime: pene che il comma primo dell’art. 583-quater prevede per le lesioni cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Contestualmente, viene espunto il riferimento alla “gravità” delle lesioni, dalla rubrica dell’articolo 583-quater c.p., che ora reca “Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”.

Elisabetta Soavi

CONTRIBUTI PRECEDENTI

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- Emergenza Covid e reato di epidemia colposa

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- Attività radiodiagnostiche complementari, requisiti e responsabilità

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