Pubblichiamo un nuovo contributo dell’avvocato Elisabetta Soavi, che, nell’ambito della collaborazione avviata con l’OMCeO Piacenza, commenta alcune significative sentenze, in particolare della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità medica. Nel testo che segue l’avvocato Soavi, richiamando un pronunciamento che ha confermato la responsabilità penale di un medico radiologo a seguito di un errore diagnostico, approfondisce l’ambito di applicazione dell’articolo 590–sexies c.p. introdotto dalla legge Gelli-Bianco

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L’interpretazione da parte della giurisprudenza dell’art. 590 sexies c.p., norma introdotta dalla Legge n. 24/2017, c.d. “Gelli Bianco”, ha tentato di chiarire in quali casi può affermarsi la non punibilità in situazioni che potrebbero far sorgere la responsabilità dell’operatore sanitario per morte o lesioni personali colpose. Si ricorda che la norma in questione dispone: “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Proprio tale secondo comma dell’art. 590 sexies c.p. ha fatto sorgere dubbi interpretativi e nel risolvere un primo contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza “Mariotti”), tra i vari principi affermati, hanno altresì evidenziato che la responsabilità è esclusa solo nel caso di colpa lieve. L’art. 590 sexies, comma 2 c.p. è applicabile solo nel caso di imperizia nella fase dell’esecuzione e sempre che sia vi sia stata individuazione e selezione di linee guida o buone pratiche assistenziali adeguate alle specificità del caso concreto (sul punto si veda anche il commento pubblicato in La parola dei Giudici, “La responsabilità del medico che subentra nel turno al collega”).

Tale principio è stato ribadito di recente da altra pronuncia della Corte di Cassazione con la sentenza Cass. Pen. Sez. IV, sent. del 1 dicembre 2021 n. 9701. Il caso ha riguardato un medico radiologo condannato in primo e secondo grado per il reato di lesioni colpose in danno di un paziente. In particolare, si legge nella motivazione della sentenza di condanna che il professionista è stato riconosciuto responsabile “a causa della omessa diagnosi della esistente frattura composta all’avambraccio, con dimissione del paziente, reduce da un incidente stradale, con la sola indicazione di riposo e ghiaccio, se dolore, e senza la necessaria immobilizzazione dell’arto mediante apparecchio gessato; qualche giorno dopo avveniva la scomposizione dei monconi ossei e si rendeva necessario, dopo ulteriori accertamenti, che facevano emergere la pregressa frattura del terzo distale dell’ulna sinistra, un intervento chirurgico di riduzione con impianto di un chiodo”.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha evidenziato quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra ricordata: la non punibilità ex art. 590 sexies c.p. si ha quando l’evento è stato causato da imperizia lieve in fase esecutiva delle linee guida. L’esercente la professione sanitaria deve essere “preparato sulle leges artis e impeccabile nelle diagnosi anche differenziali, capace di fare scelte ex ante adeguate e di personalizzarle”. La non punibilità prevista dall’art. 590 sexies c.p. si configura solo se tale percorso è stato correttamente seguito. Sulla base di tali principi, nel caso in esame, la Cassazione ha confermato la responsabilità penale del medico radiologo e ha escluso la non punibilità dello stesso ex art. 590 sexies, secondo comma c.p. poiché “in presenza di un errore non esecutivo ma diagnostico, consistente nella erronea lettura da parte di specialista radiologo della immagine radiologica, con conseguente mancata individuazione di una rima di frattura che era invece presente e visibile, erronea lettura che si è ritenuto essere stata causata da disattenzione ovvero da imperizia, entrambe espressamente qualificate di livello grave, situazione comunque non riconducibile alla selezione delle linee-guida da applicarsi al caso concreto”.

Elisabetta Soavi

CONTRIBUTI PRECEDENTI

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