Pubblichiamo un nuovo contributo dell’avvocato Elisabetta Soavi, che, nell’ambito della collaborazione avviata con l’OMCeO Piacenza, commenta alcune significative sentenze, in particolare della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità medica. Nel testo che segue l’avvocato Soavi si occupa di un pronunciamento della Cassazione relativo al caso di un medico pneumologo presente all’intervento di toracentesi effettuato da due colleghi chirurghi sul polmone sano di un paziente e senza l’ausilio della guida ecografica.
La questione posta all’attenzione dei giudici è se il medico pneumologo rivestisse una posizione di garanzia nei confronti del paziente e possa quindi esserne ritenuto responsabile del decesso per l’errata esecuzione dell’intervento.
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La sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. sent. 29 settembre 2020 n. 28316) che si vuole porre all’attenzione con il presente commento riguarda la delicata questione dell’assunzione, da parte del personale sanitario, di obblighi protettivi nei confronti del paziente. In particolare, la vicenda ha riguardato un medico in servizio presso il reparto di pneumologia, imputato di omicidio colposo per il decesso di un paziente, ricoverato in quanto affetto da empiema pleurico e focolaio bronco pneumonico destro. All’inizio del proprio turno, il medico si accorgeva che le condizioni del paziente, sottoposto ad intervento di toracentesi il giorno precedente, avevano subito un peggioramento durante la notte. Decideva, pertanto, di richiedere una consulenza chirurgica.
I due colleghi interpellati, una volta eseguite le valutazioni del caso decidevano di “eseguire sul posto una toracentesi, senza l’ausilio di una guida ecografica ed in mancanza dei risultati della TAC che il medico pneumologo aveva nel contempo richiesto”. Quest’ultimo, presente nella stanza ove si trovava il degente, “onde facilitare le manovre operatorie, ponendosi davanti al paziente che era seduto sulla sponda del letto, lo reggeva, facendo in modo che assumesse un’idonea posizione. I chirurghi, a tergo del paziente, commettevano l’errore di praticare la toracentesi sul polmone sano, cagionando in tal modo la morte del paziente per arresto cardiocircolatorio dovuto ad asfissia acuta”.
I Giudici di primo grado hanno assolto per non aver commesso il fatto, il medico pneumologo presente nel momento in cui veniva eseguita la toracentesi dai colleghi chirurghi, interpellati per il consulto. Il Tribunale, infatti, ha affermato che l’imputato non poteva essere considerato membro dell’équipe intervenuta per effettuare la toracentesi e tantomeno non avrebbe potuto accorgersi dell’errore dei colleghi, poiché si limitava a sorreggere il paziente e il corpo di quest’ultimo copriva la sede dell’intervento. Al contrario, i Giudici di secondo grado, in totale contrasto con la decisione del Tribunale, hanno ritenuto il medico pneumologo responsabile per la morte del paziente. Hanno affermato, in particolare, che l’imputato aveva sorretto il paziente durante l’effettuazione della toracentesi, aveva quindi partecipato all’intervento chirurgico ed era provato il nesso causale tra l’esito infausto (il decesso) e la condotta omissiva del medico pneumologo che non aveva preteso di effettuare l’operazione con una guida ecografica e non si accorgeva dell’erroneo intervento sul polmone sano.
La Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza di condanna di secondo grado, ha confermato l’iter argomentativo su cui si è fondato l’accertamento della responsabilità del medico e ha ricordato i principi, ormai consolidati nella giurisprudenza, concernenti gli obblighi protettivi che il personale sanitario assume nei confronti dei pazienti. Precisamente, ci si riferisce al dovere di tutelare il bene protetto, nel caso specifico, la salute, preservandolo dai rischi che possano lederne l’integrità e agli obblighi di controllo e sorveglianza che impongono al medico di neutralizzare tutte le fonti di pericolo. La Cassazione ha evidenziato che l’autorità giudiziaria deve valutare con attenzione la fonte da cui scaturisce l’obbligo di protezione in capo al soggetto agente. La posizione di garante del medico può derivare anche da una situazione di fatto, ovverosia da un atto di determinazione volontaria che genera un dovere di intervento per impedire il verificarsi dell’evento dannoso. Nella motivazione della sentenza in esame si ricorda il principio affermato nella famosa pronuncia della Corte di Cassazione nel caso “Thyssenkrupp” secondo cui: “la posizione di garanzia può essere generata non solo da una investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell’agente, consistente nella presa in carico del bene protetto”.
Applicando tale principio anche al caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che lo pneumologo ha assunto una posizione di garanzia nei confronti del paziente. Quest’ultimo era innanzitutto ricoverato nel reparto ove il medico era in servizio ed era stato chiesto un consulto ai colleghi a causa del peggioramento delle condizioni di salute; inoltre, sottolinea la Corte, si era verificata una “partecipazione all’intervento chirurgico, partecipazione sostanziatasi nell’avere prestato materiale ausilio alla sua realizzazione, sia pure attraverso il breve atto di reggere il paziente, facendogli assumere la posizione più idonea per l’intervento, quella cioè destinata a realizzare la maggiore espansione toracica”.
Il medico aveva assunto una specifica posizione all’interno del lavoro di équipe e di conseguenza scaturivano gli obblighi tipici del rapporto multidisciplinare. Oltre a quello del rispetto della diligenza e perizia legate alla propria mansione, anche il dovere di “conoscere e valutare le attività degli altri medici in modo da porre rimedio ad eventuali errori, che pur posti in essere da altri siano evidenti per un professionista medio”. Nella sentenza della Corte di Cassazione si legge infatti che “la mancata evidenza dell’errore altrui non può essere ricondotta alla impossibilità di vedere il punto nel quale è stato introdotto l’ago per il prelievo del liquido. L’attività di controllo avrebbe infatti dovuto esperirsi in maniera più ampia, ossia, prima della manovra operatoria, pretendendo l’impiego del mezzo ecografico e, durante la manovra operatoria, facendo in modo di mantenere il contatto visivo che, certamente, la guida ecografica avrebbe consentito”.
Sul tema, la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza del 9 aprile 2019 n. 24372 (oggetto di un precedente commento “Quando l’uso del defibrillatore può fondare una responsabilità penale del medico”) ha affermato i medesimi principi in tema di posizione di garanzia del medico. Il caso riguardava due medici sociali che erano intervenuti durante una partita di calcio per soccorrere un calciatore, poi deceduto a causa di un malore durante l’incontro. Il commento a tale sentenza si è incentrato sull’accertamento del nesso causale e della colpa con riferimento alle condotte del personale sanitario ma, nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che tali elementi non erano stati provati. Tuttavia, nella sentenza si è evidenziato che entrambi i medici avevano assunto una posizione di garanzia nei confronti dell’atleta, derivante dall’instaurazione della relazione terapeutica tra loro e il calciatore. In particolare, essi avevano posto in essere una istintiva, pratica attuazione dei doveri deontologici consacrati dal giuramento professionale, comprendente “il dovere di prestare soccorso nei casi di urgenza”.
Preme ricordare che è altrettanto consolidato l’assunto secondo cui la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità a carico del garante, imponendosi la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso.
Elisabetta Soavi
CONTRIBUTI PRECEDENTI
- Medico di guardia e obbligo di intervento domiciliare
- Intervento chirurgico d’équipe e responsabilità penale dei singoli operatori
- Quando l’uso del defibrillatore può fondare una responsabilità penale del medico
- La responsabilità del medico che subentra nel turno ai colleghi
- Compiti e responsabilità del direttore sanitario di struttura privata
- I limiti dell’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico
- Responsabilità del chirurgo estetico e contenuto del consenso informato
- Disegno di legge contro la violenza sugli operatori sanitari: cosa prevede
- La responsabilità medica al tempo del Covid-19
- Responsabilità medica in équipe: occorre verificare il ruolo di ciascun sanitario
- La responsabilità penale del medico competente
- Responsabilità del medico, i dati statistici non bastano per la condanna