Pubblichiamo un nuovo contributo dell’avvocato Elisabetta Soavi, che, nell’ambito della collaborazione avviata con l’OMCeO Piacenza, commenta alcune significative sentenze, in particolare della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità medica.

Nel testo che segue l’avvocato Soavi si occupa di un pronunciamento della Cassazione che non ha confermato la sentenza di condanna in secondo grado di un medico accusato di omicidio colposo a causa della morte del paziente, ribadendo che il giudizio sull’accertamento del nesso causale tra la condotta del medico e il decesso del paziente non si può fondare sui dati meramente statistici ma deve considerare le circostanze del caso concreto, oltre alle leggi scientifiche.

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Nel commento pubblicato lo scorso mese sulla responsabilità del medico competente ho evidenziato il principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza, sul giudizio controfattuale ex ante svolto dal Giudice per accertare se vi sono profili di responsabilità nei casi di omicidio o lesione colpose in campo medico. Il ragionamento che deve essere compiuto dall’organo giudicante deve tenere in considerazione, pertanto, la specifica attività richiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza o di controllo) e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo in concreto verificatosi. In pratica, occorre confrontare la condotta (attiva o omissiva) tenuta dal medico con quella dell’agente modello, inteso quale professionista operante nel medesimo settore, con le stesse qualifiche ed esperienze professionali.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. Pen. Sez. IV, sent. del 16 settembre 2020 n. 28294), ha confermato il principio sopra esposto, sottolineando che il giudizio svolto per verificare se è stata tenuta una condotta colposa, deve essere calato sul fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Anche in tale ipotesi, la Suprema Corte, in conformità a tale corollario, ha annullato la sentenza di secondo grado di condanna del medico. La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto responsabile un medico, in qualità di direttore dell’Unità Operativa di chirurgia generale di un’azienda ospedaliera nonché medico curante, in ordine al reato di omicidio colposo di un paziente deceduto per carcinoma vescicale metastatico. L’addebito è consistito nell’aver omesso di praticare – in occasione di due interventi intrapresi relativi a resezione di neoplasia vescicale e successiva cistoscopia – l’esame istologico sul materiale resecato, privando della possibilità di definire la natura della malattia, di codificare il necessario follow-up e di attuare i provvedimenti terapeutici più appropriati, così riducendo drasticamente le aspettative di vita del paziente.

In particolare, nella sentenza in esame della Corte di Cassazione si legge: “La Corte d’appello ha basato il suo giudizio controfattuale essenzialmente su dati statistici generali di evoluzione della malattia, dando esclusivo rilievo – ipotizzando come effettuato l’esame istologico, ciò che avrebbe consentito al medico curante di apprestare una terapia mirata e non “alla cieca” della patologia – ai coefficienti di probabilità statistica di sopravvivenza (a cinque anni) del paziente forniti dai periti, variabili dal 25% al 70% a seconda della natura muscolo-invasiva o meno della malattia all’esordio”. Secondo la Cassazione, i giudici di secondo grado hanno anche trascurato quanto era stato evidenziato dai periti incaricati nel procedimento penale; questi ultimi, infatti, avevano affermato che, in termini di certezza, non si sarebbe evitato il decesso del paziente o prolungato sensibilmente la sua sopravvivenza, con un’anticipazione e corretta strategia terapeutica. I giudici della Corte d’Appello, nel ragionamento controfattuale svolto, non avevano tenuto conto della conclusione dei periti esperti ,ma hanno sostenuto il giudizio solo sulla scorta di un criterio statistico e astratto di sopravvivenza dei pazienti affetti di patologia tumorale, senza considerare minimamente il fatto accaduto nel caso di specie e le sue peculiarità.

Nella sentenza della Corte di cassazione in esame, si evidenzia la necessità di prendere in considerazione ciò che è realmente accaduto al fine di “ricostruire, con precisione, la sequenza fattuale che ha condotto all’evento, chiedendosi poi se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall’agente, l’evento lesivo sarebbe stato o meno evitato o posticipato” (in senso conforme v. anche Cass. Pen. Sez. IV, sent. del 4 ottobre 2012 n. 43459). In sostanza, il Giudice che deve accertare la sussistenza o meno di una responsabilità colposa del medico, deve analizzare tutti gli elementi rilevanti, sia quelli fattuali che scientifici che possono aver cagionato l’evento; una volta raccolto l’insieme delle circostanze ritenute attinenti al caso di specie è possibile effettuare quel giudizio controfattuale, finalizzato alla ricerca del nesso causale tra la condotta del medico e il decesso del paziente o l’aggravamento delle sue condizioni.

Per tale motivo l’orientamento consolidato della giurisprudenza ha affermato, ormai da tempo, che “non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile…L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi, il ragionevole dubbio, sulla reale efficacia condizionante della condotta del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio. Si ricorda che tale principio è quello espresso dalle Sezioni Unite “Franzese” con la sentenza del 10/07/2002 n. 30328. Al contrario, potrà essere affermata la responsabilità penale del medico quando è accertato che la condotta doverosa avrebbe evitato l’esito infausto o quantomeno l’evento del decesso si sarebbe comunque verificato ma in epoca posteriore, se fossero state adottate terapie migliorative sotto il profilo dell’intensità della sintomatologia dolorosa.

Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, secondo i dati raccolti dai periti nel procedimento penale, il decesso del paziente sarebbe comunque stato inevitabile. Risultava, in ogni caso, fondamentale procedere ad un accertamento di tutte le risultanze di fatto del caso specifico con l’ausilio delle leggi scientifiche per verificare se con l’esecuzione dell’indagine istologica della neoplasia in atto, escludendo altresì fattori causali alternativi, l’evento morte si sarebbe o meno verificato in epoca posteriore. Si ritiene, quindi, che il nesso causale possa essere accertato anche con riferimento all’accelerazione del decesso del paziente, sottraendo a quest’ultimo un periodo apprezzabile della propria vita. Potrà pertanto ritenersi responsabile il medico che non abbia adottato per colpa le prestazioni sanitarie (terapie, esami clinici ecc.) che avrebbero inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente. Tale ultima situazione è frequente soprattutto nei casi di gravi malattie tumorali e il medico curante è tenuto ad approntare una terapia adeguata alla patologia, al fine di curare e mantenere in vita il paziente nei limiti di quanto è consentito dalla miglior scienza ed esperienza medica.

In conclusione, la Corte di Cassazione, nel caso di specie, non ha confermato i profili di responsabilità penale del medico per i motivi sopra esposti e ha rinviato la sentenza di condanna di secondo grado alla Corte d’Appello per un nuovo esame che dovrà incentrarsi proprio sulla verifica controfattuale, in considerazione delle particolarità del caso concreto e delle risultanze scientifiche. In definitiva, dovrà essere accertato se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall’operatore sanitario, l’evento morte si sarebbe verificato ma in un tempo successivo rispetto a quello realmente accaduto.

Elisabetta Soavi

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