La FNOMCeO segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25-9-2026 è stato pubblicato il decreto 15 settembre 2026 recante la definizione delle misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, a uso umano e veterinario, detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private.
Tale disciplina è finalizzata a prevenire furti, sottrazioni, manomissioni, frodi documentali, utilizzi impropri e diversioni dei medicinali dal circuito sanitario legale, assicurando la tracciabilità delle operazioni e l’individuazione delle responsabilità. Il decreto si applica, tra l’altro, a farmacie ospedaliere e territoriali; ospedali e case di cura pubbliche e private; unità operative ospedaliere e territoriali; servizi pubblici per le dipendenze; strutture penitenziarie; magazzini centralizzati delle aziende sanitarie; strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate che detengano o utilizzino medicinali stupefacenti o psicotropi. Sono compresi i medicinali appartenenti alle sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali allegata al d.P.R. n. 309/1990. Il provvedimento in esame interviene principalmente sull’organizzazione della struttura, sulla custodia, sulla movimentazione, sulla registrazione e sulla segnalazione delle anomalie.
Il direttore o responsabile dell’unità operativa deve assicurare l’organizzazione complessiva della gestione dei medicinali assegnati, la corretta tenuta dei registri e l’adozione delle eventuali misure correttive. Il medico formalmente incaricato o delegato alla gestione dei medicinali stupefacenti è tenuto a operare nel rispetto della procedura aziendale e dei compiti specificamente attribuiti. L’inosservanza delle procedure può assumere rilievo nell’ambito delle attività di vigilanza e monitoraggio. Il decreto richiama inoltre la possibile rilevanza delle condotte omissive ai sensi dell’art. 40, comma 2, del codice penale, in relazione alle disposizioni del d.P.R. n. 309/1990 richiamate dal provvedimento in titolo. "A tal proposito - sottolinea la FNOMCeO - occorre precisare che la responsabilità del singolo medico non deriva automaticamente dalla mera appartenenza alla struttura o dalla qualifica posseduta, ma deve essere valutata considerando l’incarico ricoperto; i compiti formalmente attribuiti; l’effettiva disponibilità di poteri organizzativi e di controllo; l’eventuale delega ricevuta; la concreta partecipazione alla custodia o alla somministrazione; la conoscenza dell’anomalia; la tempestività della segnalazione; il rispetto delle procedure aziendali. È pertanto essenziale che le strutture definiscano in modo chiaro le responsabilità, evitando deleghe generiche, sovrapposizioni e attribuzioni non accompagnate dai necessari poteri operativi".
Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope