La FNOMCeO con una comunicazione trasmette la sentenza n. 11984, depositata il 1° luglio 2026, del Tar Lazio (Sezione Terza Quater) all’esito del giudizio di annullamento instaurato dalla stessa FNOMCeO e dagli Ordini territoriali del Lazio avverso la Delibera 30 dicembre 2025, n. 1344 e relativo Allegato A della Regione Lazio aventi ad oggetto la “Approvazione delle “Indicazioni per la corretta modalità di prescrizione e ridefinizione degli ambiti di garanzia ai fini del governo delle liste d’attesa” .
In particolare la sentenza (LEGGI) annulla la Delibera regionale nella parte in cui imponeva al Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera scelta di formalizzare la prescrizione suggerita dal medico di struttura privata accreditata non abilitata al sistema per l’emissione di ricette dematerializzate. "La Regione - spiega la Federazione - sosteneva che si trattasse solo di una misura organizzativa per governare le liste d’attesa e tracciare i flussi. Il TAR riconosce che la finalità organizzativa è chiara, ma accoglie il ricorso nel merito, perché la misura incide sulla sostanza dell’atto medico". Con tale pronuncia - prosegue la FNOMCeO -, il giudice amministrativo "ha evidenziato che il principio fondamentale della professione medica è quello della salvaguardia dell’autonomia di ogni medico nell’effettuazione della diagnosi e nella conseguente prescrizione terapeutica a tutela della salute del paziente e che l’Amministrazione (nel caso di specie la Regione) può intervenire sull’ambito prescrittivo del medico ma senza incidere sull’ampiezza della possibilità di scelta diagnostica-terapeutica limitandone di fatto la libertà prescrittiva. Ribadisce che la regola di fondo deve essere l'autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (cfr. Corte Cost. n. 169 del 12 luglio 2017) tenuto altresì conto del "carattere personalistico" delle cure sanitarie (cfr. Corte Cost., n. 169 del 2017) (cfr., da ultimo, Cons. Stato n. 7123/2025). Viene precisato altresì che, con la delibera in questione, la Regione Lazio ha introdotto un automatismo prescrittivo che svuota la funzione del MMG e l’art. 13 del Codice di Deontologia Medica, a scapito della necessità di salvaguardare la qualità della prestazione sanitaria rispetto ad esigenze organizzative dell’Amministrazione e senza tener conto che un MMG/PLS non può ritenersi sollevato da responsabilità anche quando dà attuazione ad una decisione altrui quale figura professionale tenuta a garantire una diligenza qualificata nell’espletamento dell’opera professionale. Inoltre, la sentenza fa rilevare che anche laddove si ritenesse corretta la scelta dell’Amministrazione regionale, si introdurrebbe una doppia validazione della diagnosi con conseguente aggravamento delle procedure e un illegittimo allungamento dei tempi di prenotazione in caso di dissociazione delle scelte assistenziali del medico privato e del MMG/PLS".
“Il Tribunale Amministrativo del Lazio - commenta il Presidente della FNOMCeO FIlippo Anelli - afferma un principio essenziale: la prescrizione medica non può essere ridotta a un adempimento burocratico. Ogni prescrizione impegna autonomia, responsabilità e valutazione clinica del medico. Le esigenze organizzative, anche quando legittime e finalizzate al governo delle liste d’attesa, non possono comprimere la libertà prescrittiva né trasformare il medico in mero esecutore di decisioni altrui. La sentenza riconosce che il governo delle liste d’attesa è un obiettivo pubblico rilevante, ma chiarisce che tale obiettivo non può essere perseguito sacrificando l’autonomia e la responsabilità del medico. L’organizzazione deve sostenere l’atto medico, non sostituirsi ad esso o svuotarlo di significato. La Regione può imporre adempimenti tecnici o organizzativi, ma non può introdurre automatismi che limitino la libertà prescrittiva, l’autonomia e la responsabilità del medico nella diagnosi e nella prescrizione terapeutica. E ciò a tutela della sicurezza delle cure e della salute del paziente, bene che la Costituzione riconosce quale incomprimibile”.