AGGIORNAMENTO - La Legge di Bilancio 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42, prevede al comma 789 dell’ articolo 1 la modifica del novero dei soggetti tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.
"Il comma in esame - spiega la FNOMCeO in una comunicazione - sostituisce integralmente l’articolo 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, c.d. Testo unico ambiente, che individua i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Viene introdotto un secondo periodo che esclude espressamente dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva individuate dall’articolo 237, comma 1, Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi) (lett. a)) e i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente (lett. b)). Viene tra l’altro soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI, ai produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (art. 190, comma 6, D.Lgs. 152/2006)". "Pertanto - specifica la Federazione Nazionale -, da quanto sopra esposto, si evince che gli studi medici e odontoiatrici mono-professionali e associati (non organizzati in forma d'impresa), e i medici e gli odontoiatri liberi professionisti e convenzionati sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, ma permane la prescrizione di conservazione del formulario di identificazione del rifiuto per almeno tre anni.
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Anche gli studi medici e odontoiatrici monoprofessionali, associati e le stp monospecialistiche, devono effettuare l'iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) ed il pagamento del diritto annuale. E' quanto segnala la FNOMCeO con una comunicazione. L'iscrizione al Registro, tenuto dal Ministero dell'Ambiente, deve essere effettuata - spiega la Federazione Nazionale - dal 15 dicembre 2025 ed entro 13 febbraio 2026 (salvo ulteriori proroghe). Dalla data di iscrizione, gli operatori dovranno tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. A tal proposito per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.rentri.gov. Il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) digitale diventa, quindi, obbligatorio dal 13 febbraio 2026 per tutti gli operatori iscritti.