Il Tar della Lombardia ha accolto i ricorsi della FNOMCeO, e dell’Ordine dei Medici di Milano, annullando la delibera con cui, dieci mesi fa, la Regione aveva introdotto una procedura semplificata per l’autorizzazione all’esercizio temporaneo in Italia, con titoli conseguiti all’estero, di una lista di specializzazioni mediche.
Lo comunica la stessa Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che parla di "sentenza che si pone a baluardo della tutela della salute pubblica, della salvaguardia dei professionisti e del corretto esercizio della professione medica. La sentenza riconosce e valorizza il ruolo della FNOMCeO che, quale ente esponenziale a garanzia della categoria degli iscritti e degli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, ha il potere-dovere, unitamente agli Ordini professionali di verificare la sussistenza di un’adeguata formazione e competenza degli iscritti all’Albo, nonché di far rilevare che coloro che esercitano la professione in Italia, in deroga alla procedura ordinaria di riconoscimento dei titoli da parte del Ministero della salute, non solo determinano una disparità di trattamento con i medici muniti di una qualifica specialistica conseguita in Italia, ma espongono la collettività all’esercizio della professione da parte di “soggetti potenzialmente non qualificati”. In tal senso, infatti, il giudice amministrativo sottolinea che la Regione Lombardia, con la delibera impugnata, “non si è limitata a derogare ai profili procedurali” ma è andata oltre, autorizzando il riconoscimento delle qualifiche estere" in assenza di una verifica puntuale dei requisiti sostanziali per l’esercizio della professione, così come previsti dal D.Lgs. n. 206/2007, verifica imprescindibile in vista della tutela del valore fondamentale della salute di cui all’art. 32 della Costituzione. In particolare, il TAR afferma che la deroga avrebbe riguardato le procedure amministrative, restando impregiudicati i requisiti sostanziali fissati dalle norme europee e nazionali per poter esercitare una professione sanitaria in Italia".
La Federazione "auspica che si approvi rapidamente, così come richiamato nella sentenza, l’intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, volta a disciplinare in maniera uniforme la procedura non solo amministrativa ma anche quella sostanziale di verifica dei titoli conseguiti all’estero da parte di coloro che vogliono esercitare temporaneamente la professione in Italia. In ogni caso, è opportuno precisare che gli effetti della sentenza in esame sono limitati alle istanze di riconoscimento presentate ai sensi della delibera oggetto di impugnazione".