Il giudice Antonino Fazio è stato il relatore del primo appuntamento - venerdì 7 maggio al Park Hotel - del ciclo di quattro incontri dedicati al ruolo ed all'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) promossi dall’OMCeO Piacenza con l’obiettivo di fornire elementi utili alla formazione delle richieste competenze nell'ambito della conciliazione.

Dalle fonti normative della materia, agli aspetti procedimentali, al contenuto delle indagini e ai poteri conferiti al Collegio peritale per arrivare all’esito dell’indagine tecnica e ai suoi sviluppi successivi: sono stati tanti i temi toccati nel suo intervento dal Dott. Fazio, magistrato della sezione civile del Tribunale di Piacenza, introdotto dal presidente dell’Ordine, Prof. Mauro Gandolfini, e dal Dott. Marcello Valdini e affiancato dagli avvocati Elena Pozzoli e Dario Mazzoni, relatori dei due prossimi appuntamenti.

L’incontro si è aperto con l’analisi alcune delle norme di riferimento che regolano la materia, a partire dall'art. 8 della legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) che impone a chi voglia esercitare di fronte al giudice civile un'azione risarcitoria derivante da responsabilità sanitaria di tentare prima un percorso negoziale al fine di verificare la possibilità di evitare il processo; lo stesso articolo richiama l’articolo 696 bis del codice di procedura penale, che norma lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite: “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696 (anche quando non c’è urgenza, ndr), ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. […]. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”. L’articolo 696 bis rinvia a sua volta all’articolo 696, che disciplina l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo: “Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta”. Lo stesso articolo dispone inoltre che “il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni”.

La già citata legge n. 24/2017, all’articolo 15, prevede in particolare che la consulenza tecnica d’ufficio sia collegiale. Si legge al Comma 1: “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”. Al Comma 2: “Negli albi dei consulenti […] e dei periti […] devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati”. Al Comma 3: “Gli albi […] devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento”. E al comma 4: “Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115” (La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 20 maggio 2021, n. 102  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa previsione).

“Il Collegio – ha spiegato il relatore - deve accertare e verificare come siano andate le cose secondo le conoscenze scientifiche disponibili; non può limitarsi a ripercorrere i fatti o prendere atto dell’impossibilità di farlo - ad esempio nel caso in cui vi siano cartelle cliniche non disponibili, alterate o manchevoli di alcune informazioni - ma deve comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. E’ quindi chiamato a misurarsi con il problema più difficile della responsabilità civile, cioè l’accertamento del nesso causale: dati gli eventi A e B, B può dirsi conseguenza di A secondo le leggi scientificamente note. In caso di più fattori causali teoricamente concorrenti si parla di concorso di causa, regolato dagli articoli 40 e 41 del Codice Penale”. In che modo deve dunque operare il consulente tecnico? “E’ necessario intanto ricostruire il fatto, acquisendo tutta la documentazione utile; vi è poi l’individuazione delle “leges artis”, cioè tutte le regole specialistiche che il medico è tenuto ad osservare in base delle conoscenze scientifiche disponibili in quel dato momento storico, e la verifica della loro corretta applicazione, quindi il consulente è chiamato a formulare il cosiddetto giudizio controfattuale: si aggiunge mentalmente ciò che non è avvenuto per verificare se l’evento si sarebbe verificato comunque, oppure, specularmente, sottraendo ciò che è stato fatto si deduce ciò che poteva essere. A questo punto bisogna rispondere alla domanda se sussista o meno la responsabilità e, in caso positivo, graduare poi le responsabilità in percentuale”. Si arriva quindi a verificare la possibilità di una conciliazione a cui seguirà, in caso positivo, la valutazione degli elementi utili ai fini di una proposta conciliativa e la successiva formulazione della stessa:  “Il consulente - sottolinea Fazio - deve avere un ruolo propositivo, far capire alle parti che la conciliazione non è un inutile passaggio procedimentale ma qualcosa di utile che vale la pena tentare”. I successivi, ed ultimi, passaggi, a conclusione dell’accertamento tecnico, sono la redazione del verbale (della fase finalizzata alla conciliazione), da allegare all'elaborato peritale, e il deposito dell'elaborato stesso: “E’ importante che il verbale sia utile ai fini processuali, bisogna informare il giudice e metterlo in condizione di capire cosa è successo, quali sono, nel caso, ad avviso del Collegio gli ostacoli ad una conciliazione, i punti ancora controversi, i persistenti motivi di divergenza tra le parti e le distanze tra le rispettive richieste”.

Con il deposito dell'elaborato termina il compito del Collegio peritale, fatte salve le possibilità di un supplemento di indagine (o semplici ulteriori chiarimenti) o di una rinnovazione dell'indagine (art. 196 c.p.c.), previa sostituzione di uno o più membri del Collegio: “Gli atti vengono rimessi al giudice, il quale potrà sentire liberamente le parti, svolgere ulteriore istruttoria, o formulare una propria proposta conciliativa. Potrà inoltre emettere un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento delle somme non contestate, concedere una provvisionale ricorrendone i presupposti o decidere la causa pronunciandosi in ogni caso sulle spese di lite”.  L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata all’analisi di un caso concreto: il Dott. Fazio ha preso in esame una ordinanza di conferimento dell’incarico ad un collegio di CTU in materia di responsabilità medico-legale con la formulazione del quesito, evidenziando gli elementi di cui tenere conto ai fini di una conciliazione fra le parti.

Ouesto il calendario dei prossimi incontri

17 maggio
La procedura in mediazione vs conciliazione. Come formulare la proposta conciliativa da inviare alle parti.
(Avv. Elena Pozzoli)

24 maggio
Criteri di determinazione del risarcimento del danno: micro e macro permanenti. Commento al D.M. del 3/7/2003 e successive modifiche. Tabelle in uso.
(Avv. Dario Mazzoni)

31 maggio
Note deontologiche. Sintesi di quanto esposto nelle tre precedenti sedute con ulteriore interazione docenza-uditorio e chiusura del corso. (Dott. Marcello Valdini)