Da circa un anno è in vigore la Legge 41/2016 che ha introdotto il reato di omicidio stradale (Art. 589-bis). Il provvedimento, che non si limita al caso in cui ricorra la morte della vittima ma si estende pure ai casi in cui la persona offesa riporti lesioni gravi o gravissime, comporta risvolti pratici anche nell’attività del medico.
Di questo si è parlato giovedì 18 maggio 2017 presso la Sala Convegni AUSL di Via Anguissola nel partecipato incontro dal titolo “Il certificato medico al tempo dell’omicidio stradale – Un colloquio con il Magistrato e il Medico-Legale”, organizzato dall’OMCeO Piacenza e dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, con la collaborazione scientifica della Società Bio-Giuridica Piacentina. Ospiti il Dott. Antonio Colonna (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza) e il Prof. Francesco De Stefano (direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Genova), che hanno approfondito un tema di estrema attualità. “Molto è cambiato con l’introduzione della nuova legge – ha introdotto l’incontro il Presidente di OMCeO Piacenza Augusto Pagani portando l’esempio della piccola “odissea” vissuta da un medico per la consegna di un referto – e oggi può essere molto complicato assolvere quello che la legge prevede come un obbligo”. “Dalla Legge in questione – ha sottolineato in apertura del suo intervento Colonna toccando un tema più volte ribadito nel corso della serata – traspare un mancato coordinamento con la componente medico legale, aspetto che pone tante importanti questioni”.
Il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime è disciplinato dall’art. 590-bis: “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”. E ancora: “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope […] cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime […]”. Secondo quanto sancisce il codice penale (articoli 582 – 583), la lesione si può definire “grave” nel caso cagioni una malattia superiore ai 40 giorni o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore ai 40 giorni. Le lesioni sono invece gravissime se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Se prima del 2016 le lesioni da sinistro stradale erano procedibili a querela di parte e senza alcun obbligo di trasmettere il referto medico, oggi la situazione è completamente cambiata: “Colui che svolge funzione sanitaria – ha ricordato Colonna – e abbia contezza di un reato procedibile d’ufficio ha obbligo di presentare il referto, pena incorrere nell’omissione di referto o nell’omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio”. Il medico dunque, di fronte a lesioni colpose gravi o gravissime riconducibili a incidenti stradali, si troverà nell’obbligo di redigere il referto all’Autorità Giudiziaria. La legge 41 prevede sanzioni molto pesanti per chi alla guida procura lesioni gravi o gravissime: “Qui – ha voluto specificare il magistrato – sta il delicato lavoro dell’operatore medico, che da una parte ha il compito di distinguere tra il concetto di malattia e i postumi, dall’altra l’obbligo di presentare il referto all’autorità giudiziaria quando la malattia superi i 40 giorni”. “Dare una valutazione di malattia eccedente – ha quindi ammonito Colonna – non è un errore veniale poiché le sanzioni previste dal legislatore in caso di lesioni gravi o gravissime sono molto alte, fino a 7 anni di reclusione. Quando il medico si trova a fare una valutazione deve quindi essere estremamente accorto e consapevole che le conseguenze possono essere rilevanti”.
Conseguenze ancora più gravi nel caso in cui la persona responsabile di un incidente stradale sia alla guida in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l’effetto di stupefacenti, con una pena fino a 18 anni di reclusione nel caso di morte di più persone. Anche in questo caso il ruolo del medico, incaricato di accertare l’assunzione di sostanze, apre ad una serie di questioni: “Di nuovo si nota il mancato coordinamento tra legislatore e scienza medica: si parla di prelievi coattivi senza sapere cosa il medico richiede per arrivare al risultato: se alcune norme hanno previsto la possibilità di tali accertamenti, resta il problema di come determinare queste situazioni nel caso in cui una persona non si sottoponga al prelievo, ponendo un problema pratico”. Tema, quest’ultimo, a cui si è collegato il prof. De Stefano: “Se per disposizioni di legge o provenienti da un pubblico ufficiale sono costretto ad eseguire un prelievo – ha posto la questione -, mi si deve dire in che modo farlo. Davanti al dissenso di un paziente mi devo arrestare, non posso come medico farmi esecutore di un atto contro il codice deontologico”. De Stefano ha poi invitato a rivolgere una particolare riflessione al momento della certificazione: “Spesso, in buona fede, tendiamo a confondere prognosi con indicazione cautelare: ma come faccio poi a spiegare al Pm che in realtà non sto prolungando una malattia ma tutelando cautelativamente il mio paziente da una possibile ricaduta?”
Sulla necessità di prestare massima attenzione e prudenza nella redazione del certificato è tornato anche il presidente Pagani, che nelle scorse settimane ha inviato una comunicazione agli iscritti: “Il medico si trova davanti ad una serie di responsabilità: nei confronti di colui che ha provocato l’incidente, a cui non deve ingiustamente arrecare danni, delle compagnie assicurative chiamate al risarcimento, e potrebbe inoltre essere chiamato in causa anche in un secondo momento per rispondere di quanto scritto. Bisogna descrivere quello che si vede, non limitarsi a ciò che riferisce al paziente, e dettagliarlo in modo chiaro per documentare le proprie decisioni anche a chi medico non è ”. “Il certificato viene redatto dopo una visita materialmente eseguita – hanno ribadito De Stefano e Colonna – che permetta di accertare obiettivamente quanto viene scritto”. A chiudere l’incontro il dibattito con le domande dei tanti presenti.
Presentazione – dott. Augusto Pagani
Antonio Colonna
Francesco De Stefano
Discussione