E’ il più diffuso tra gli atti che quotidianamente il medico compie, ma allo stesso tempo un’azione non semplice e delicata. Le “certezze e incertezze” del certificato medico sono state al centro del convegno nazionale organizzato sabato 31 ottobre a Palazzo Galli da OMCeO Piacenza con la collaborazione scientifica della Società Bio-Giuridica Piacentina.
Un universo particolarmente variegato quello della certificazione medica: “Fondamentale – è stato più volte sottolineato nel corso dell’incontro, patrocinato dalla FNOMCeO – il rispetto di tutte le prescrizioni e delle norme deontologiche”. Della certificazione si occupa infatti specificamente il Codice di Deontologia Medica, che all’art. Art. 24 recita: “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.
PAGANI: “DISTRIBUIREMO UN VADEMECUM DELLA PROFESSIONE” – “Il certificare non è un atto semplice, anche se spesso può essere sottovalutato – ha affermato il presidente di OMCeO Piacenza Augusto Pagani, invitando i medici a “a farlo bene, usando buon senso e prudenza”. Pagani ha inoltre annunciato la volontà di distribuire agli iscritti un “vademecum della professione”: “E’ un lavoro importante avviato da tempo grazie alle professionalità di tanti colleghi, che ora pensiamo debba essere diffuso”. “La nostra è la generazione di cittadini più certificati in assoluto – hanno introdotto il convegno le moderatrici Nicoletta Bracchi, direttore di Telelibertà, e Anna Maria Andena, medico di medicina generale -, oggi vi sono decine di certificazioni mediche che il cittadino può richiedere, importante è redigere l’atto con precisione e chiarezza”.
“NO AD APPROCCIO SUPERFICIALE” – Ad aprire il percorso nei vari ambiti della certificazione è stato Umberto Genovese, Ordinario Medicina Legale a Milano: “Certificare – ha spiegato – vuol dire confermare, chiarire, ma la medicina spesso non è certezza; in quel foglio siamo chiamati ad inserire qualcosa di biologico, di umano, e non sempre è possibile indicare per iscritto una tale descrizione in maniera perfetta”. Genovese, avanzando un suggestivo parallelo tra il grande potere dei supereroi e quello dei medici “da cui derivano responsabilità altrettanto grandi”, ha spiegato che spesso la “routine certificativa” può portare ad un approccio superficiale: “Attenzione, perché si possono incorrere in alcuni reati, dal falso ideologico alla truffa”.
INPS E INAIL – Claudio Zauli, Primario medico legale INPS Genova, e Patrizio Rossi, della Dirigenza nazionale INAIL, hanno affrontato i temi della certificazione di malattia comune Inps e da infortunio Inail. Zauli, ricordando come ogni anno giungano all’Inps circa 11 milioni di certificati, si è soffermato sulla certificazione telematica della malattia, introdotta nel 2010 dopo un lungo percorso normativo: “Il medico dipendente del SSN o convenzionato è tenuto alla trasmissione telematica del certificato di malattia, che viene trasmesso al Sistema Accoglienza Centrale: il professionista rilascia quindi al lavoratore il numero di protocollo identificativo relativo al certificato inviato. Nel caso di impossibilità ad utilizzare il sistema di trasmissione telematica è possibile rilasciare certificato cartaceo”. Rossi ha invece passato in rassegna le varie tipologie di infortunio tutelate da Inail, da quello sul lavoro con danni alle persone, alla cosiddetta “malattia-infortunio”, all’infortunio in itinere, cioè avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro: “Anche i certificati di infortunio – ha ricordato – possono essere trasmessi per via telematica”.
“MALATTIE PROFESSIONALI, A PIACENZA POCHE DENUNCE” – A fornire un dato locale è stato Giovanni Lombardi, direttore Medicina del Lavoro AUSL Piacenza: “La nostra provincia – ha detto – è ultima in Regione per le denunce di malattie professionali”. 161 quelle presentate nel corso del 2014: “Il lavoro da fare è ancora molto, vi sono alcune categorie di medici che non fanno queste denunce, o ne fanno pochissime. Con questo si impedisce un’azione preventiva all’interno del luogo di lavoro: per un lavoratore che oggi sta male, ve ne potrebbero essere altri in futuro”.
L’OBBLIGO DEL RAPPORTO – “Chiunque nell’esercizio della professione sanitaria venga a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio, è obbligato a farne segnalazione all’Autorità Giudiziaria”- ha ricordato Anna Maria Greco Direttore U.O. Medicina Legale AUSL Piacenza. E diversi sono questi reati, dall’omicidio alle lesioni personali, all’incolumità pubblica, ai delitti sessuali e contro la libertà personale, fino all’interruzione di gravidanza che non rispetti la normativa vigente. “Per il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio il rapporto è obbligatorio, a differenza del referto, che riguarda il libero-professionista, nel caso esponga il paziente ad un procedimento penale o lo stesso professionista ad un nocumento per sé o per un congiunto”. Anche la diagnosi di morte è di competenza medica: “Per ogni caso di morte di persona da loro assistita, i medici entro 24 ore devono denunciare al sindaco la malattia che a loro giudizio ne ha costituito la causa; in mancanza di assistenza medica sarà il medico necroscopo a compilare la Scheda ISTAT, mentre nel caso vi sia incertezza sulle cause del decesso potrà essere richiesto il riscontro diagnostico o l’autopsia giudiziaria”.
“IL BUON CERTIFICATO E’ DI AIUTO AL SUO FRUITORE” – Il certificato “compiacente” non esiste – ha evidenziato Marcello Valdini, Medico-legale e Presidente Società Bio-Giuridica Piacentina – esistono il certificato falso o il falso in certificato, penalmente sanzionabili”. “Un certificato ben redatto – ha aggiunto – è di onore al suo estensore e di buon aiuto ad ogni suo fruitore, che sia il paziente o il magistrato, in caso di lesioni personali, o l’assicuratore nel caso di danno dalla persona. In quest’ultimo caso un corretto certificato consentirà un corretto risarcimento; al contrario, se per inadempienze del medico legale al paziente giungesse un risarcimento inadeguato, quest’ultimo potrebbe rivalersi sul certificante”.
LE CONSEGUENZE PENALI – Il sostituto procuratore della Repubblica Roberto Fontana ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze penali di una falsa certificazione: “La definizione di certificato medico – ha spiegato – non deve essere fuorviante, la tendenza della giurisprudenza è infatti quella di collocarlo nell’ambito dell’atto pubblico” Fra gli illeciti connessi alle certificazioni mediche vi sono il falso materiale, il falso ideologico, oltre alla truffa: “Reati – ha precisato Fontana – che prevedono una severità sanzionatoria ignorata da molti”. Il falso materiale (vale a dire la formazione, in tutto o in parte, di un atto falso o l’alterazione di un atto vero da parte del pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni) è disciplinato dall’art. 476 del Codice Penale ed è punito con la reclusione da uno a sei anni, che salgono da tre a dieci nel caso di atto facente fede. Da sei mesi a tre anni invece la pena per il falso materiale in certificazione amministrativa. Il medico con funzioni pubbliche risponde di falso ideologico (art. 479 c.p. in atto pubblico e art. 480 c.p. in certificazione amministrativa) nel caso in cui ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesti fatti non corrispondenti al vero e coscientemente diversi da quelli rilevati. Le pene in questo caso vanno rispettivamente da uno a sei anni e da tre mesi a due anni. Meno severe, per gli stessi reati, le pene previste nei confronti del medico che svolge attività libero-professionale.
Presentazione convegno
Umberto Genovese - Il portato giuridico-deontologico del certificato
Claudio Zauli - Il certificato di malattia comune
Patrizio Rossi - La certificazione Inal da infortunio
Giovanni Lombardi - Il certificato di malattia professionale e il referto
Anna Maria Greco - Certificato di morte e ad uso assicurazioni sociali
Marcello Valdini - Il certificato a uso assicurativo
Roberto Fontana - Il certificato falso e il falso in certificato
Augusto Pagani - Conclusioni