Una riflessione interdisciplinare sull’evoluzione della responsabilità professionale tra norme giuridiche, pratica clinica, tutele assicurative e gestione della comunicazione mediatica. Diversi gli argomenti al centro del dibattito nel corso del convegno “Le dimensioni della responsabilità medica. Diritto, pratica clinica e gestione del rischio”, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza e ospitato sabato 30 maggio al Best Western Park Hotel.
Un incontro partecipato, pensato insieme all’Ordine degli Avvocati di Piacenza, che ha voluto trattare, come ha spiegato il Presidente dell’OMCeO Piacenza Augusto Pagani - moderatore del convegno insieme all'avvocato Graziella Mingardi - il tema della responsabilità professionale in medicina sotto diverse prospettive, in continuità con l’appuntamento organizzato sempre dall'Ordine nell’ottobre del 2025 e con un precedente convegno del 2013. Un tema - ha messo in evidenza Anna Maria Andena, che ha portato il saluto dell’Ausl Piacenza - che interessa sia i singoli professionisti, che le organizzazioni sanitarie: “Ma per chi ha scelto la professione medica, la responsabilità professionale è soprattutto un principio etico”.
Ad aprire il convegno la relazione di Giulio Bini, Direttore Medicina Legale AUSL Piacenza, dal titolo “Profili di rilevanza penale nell’esercizio della professione medica”, che ha preso le mosse dall'esame dell’evoluzione della responsabilità professionale sanitaria in Italia a partire dagli anni ’50 fino alla Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017), “che pone al centro la sicurezza delle cure e le linee guida come criterio normativo di valutazione della condotta sanitaria”. Un’impostazione inizialmente più “protettiva” verso il medico, seguita da fasi connotate da una maggiore severità: “Se negli anni '80 e '90, all'interno del giudizio controfattuale, al posto della certezza degli effetti viene introdotto il criterio delle “serie ed apprezzabili probabilità di successo” per la dimostrazione del nesso di causalità - ha spiegato Bini -, all'inizio degli anni 2000, dal punto di vista penalistico, le cose cambiano con una sentenza della Cassazione con la quale si stabilisce che, nell'ambito dei reati colposi omissivi impropri, il rapporto di causalità fra omissione ed evento doveva essere provato con elevato grado di credibilità razionale, quindi non più con le “serie possibilità di successo”. In ambito civile vengono poi introdotti l'inversione dell'onere della prova - il medico deve cioè provare la correttezza delle proprie scelte anche nel caso di interventi di difficile esecuzione - e il criterio del “più probabile che non”, inizialmente fissato nel 50% più uno delle possibilità”. “Regole - ha evidenziato Bini - che portarono ad un forte aumento delle richieste di risarcimento e dei contenziosi giudiziari: inizia così a profilarsi un'insostenibilità del sistema, con una progressiva fuga anche delle compagnie assicuratrici dal mercato della responsabilità professionale”. Da qui gli interventi del legislatore, prima con la Legge Balduzzi del 2012, quindi, nel 2017, con la Legge Gelli-Bianco, che all’articolo 5 stabilisce che gli operatori sanitari devono attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida, o in mancanza delle stesse, alle buone pratiche clinico- assistenziali. “Un tentativo, sostanzialmente - osserva Bini -, di fornire criteri oggettivi di valutazione del discostamento dell'aderenza della condotta del sanitario al modello ideale di comportamento”. L’attività del medico legale nella responsabilità professionale si incentra fondamentalmente sulla valutazione del nesso di causa, vale a dire il legame fra la condotta e l'evento, che in ambito civilistico è un legame di tipo logico-deduttivo: “In realtà - ha fatto notare il relatore - non è del tutto corretto parlare di nesso di causa, perché i nessi di causa sono fondamentalmente due: quello che lega la condotta alla lesione, il nesso di causa materiale, e quello che lega la lesione al danno, vale a dire il nesso di causa giuridico”. Altro importante capitolo affrontato quotidianamente dai medici legali riguarda l'obbligo informativo del consenso, basato sugli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e disciplinato dalla Legge 219 del 2017: “Si stabilisce che ogni persona ha il diritto di conoscere in modo completo, aggiornato e comprensibile, diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché anche tutto quello che può succede in caso di alternativa terapeutica. Il paziente può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e può indicare il familiare o una persona di propria fiducia per riceverle ed esprimere il consenso in sua vece. iI consenso deve essere documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazione, o comunque dispositivi che consentano la comunicazione della persona con disabilità. Anche il minore di età può esprimere le proprie volontà, ma comunque il consenso è sempre rifiutato o espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale; se il rifiuto dei genitori è nei confronti di una terapia salvavita in emergenza, senza la possibilità di contattare il giudice tutelare, si deve procedere alla terapia perché il medico ha una posizione di garanzia nei confronti del paziente, in particolare se minore di età. Il rispetto della volontà del paziente, dove correttamente acquisita e documentata, esclude i profili di responsabilità civile o penale”.
L’avvocato Stefano Sarchi ha affrontato la complessa e tormentata questione della responsabilità penale del medico nel sistema giuridico italiano, esaminando l’evoluzione storica di giurisprudenza e legislazione e il costante tentativo di bilanciare il diritto alla salute del paziente con le peculiarità dell’attività medica, “che si ispira necessariamente a una scienza inesatta, è intrinsecamente complessa e spesso è connotata da situazioni emergenziali”. “Secondo alcune statistiche - i dati forniti da Sarchi -, un medico su tre nel 2025 ha subìto iniziative in ambito giudiziario, di queste il 43,6% in sede penale il 30,8% in sede civile e nel 25,6% dei casi in entrambe le sedi, ma solo nel 3% dei casi si arriva ad una sentenza di condanna”. Un aumento del contenzioso, riconducibile a vari fattori, collegato al fenomeno della “medicina difensiva”, che - ha rilevato Sarchi - non ha nulla a che vedere con la tutela assicurativa, né con la tutela legale preventiva o da parte dell'azienda sanitaria, ma si risolve nel ricorso a pratiche sanitarie volte a prevenire i rischi di un’”aggressione” giudiziaria, con gravi conseguenze sui costi del Servizio Sanitario Nazionale, sull’allungamento delle liste d’attesa e sul livello di qualità delle cure”. Ma in che modo la giurisprudenza e il legislatore hanno fatto i conti con questi elementi? “La logica generale tendenziale - ha ricordato l'avvocato Sarchi - è storicamente consistita nel tentativo di circoscrivere l'area dei comportamenti punibili, quindi veramente rilevanti, individuando una soglia di gravità dei medesimi, al di là del quale il comportamento del medico diventa punibile. Negli anni '60 e '70, solo i casi più eclatanti venivano puniti, successivamente la giurisprudenza ha iniziato a cambiare completamente orientamento, inaugurando una linea molto più rigorosa e considerando la colpa del medico al pari di quella di qualsiasi altro soggetto, senza limitazioni; nel 2012 la Legge Balduzzi introduce il concetto di colpa lieve, oltre alle linee guida, come criterio per esentare il medico dalla colpa, ma viene poi superata nel 2017 dalla Legge Gelli-Bianco, che oggi disciplina la responsabilità penale e sanitaria del medico e ha introdotto l'articolo 590 sexies nel codice penale: prevede l'esclusione della punibilità penale per lesioni personali o omicidio colposo, esonerando il sanitario che agisce con imperizia - ma non per negligenza o imprudenza - a patto che abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che vi sia adeguatezza delle relative raccomandazioni al caso concreto”. Anche la Legge Gelli-Bianco è stata oggetto di letture contrastanti, culminate nella sentenza Mariotti (Sezioni Unite, 2018), che - spiega Sarchi - ha “riscritto” la norma attuando una distinzione di attività medica in due fasi, che riguardano la scelta delle linee guida e la loro applicazione pratica: “Per le Sezioni Unite il momento cruciale riguarda la corretta individuazione delle linee guida, solo in questo modo si può considerare che siano state rispettate. Se la colpa rientra in questa fase, il medico non risponde della causa di non punibilità, quindi è punibile; per contro, se l'errore capita sull'esecuzione delle linee guida, queste ultime si considerano rispettate e il medico va esente da punizione, ma si deve trattare di errore lieve, quando cioè lo scostamento è marginale e di minima entità”. L’auspicio di Sarchi è quello di arrivare ad una nuova riforma capace di definire criteri chiari e stabili, assicurando serenità alla classe medica e tutela ai pazienti. “Una riforma - ha concluso - in grado di fornire parametri finalmente certi per valutare le condotte che veramente meritano una punizione e quelle che non lo meritano. E che finalmente dia alla classe medica la serenità di svolgere un servizio vitale per la comunità”.
Anche l’avvocato Elisabetta Soavi ha approfondito i contenuti della Legge Gelli-Bianco e le sue ricadute, concentrandosi sugli aspetti civili della responsabilità sanitaria: “L’articolo 7 disciplina la responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria: in particolare si chiarisce che la professione sanitaria è di tipo extracontrattuale, salvo che abbia stipulato un vero e proprio contratto col paziente. Si forma quindi il cosiddetto doppio binario della responsabilità civile: da un lato chi risponde di responsabilità contrattuale - la struttura sanitaria pubblica privata e il libero professionista che ha agito in forza di un'obbligazione perché ha stipulato un vero e proprio contratto con il paziente - e chi di responsabilità extracontrattuale, l'operatore sanitario dipendente della struttura, sia privata che pubblica, il libero professionista in regime di intramoenia, l’operatore in regime di convenzione col servizio sanitario nazionale e l'operatore che svolge attività di sperimentazione e ricerca”. Se, per quanto riguarda responsabilità contrattuale, l'azione per la richiesta danni si prescrive in 10 anni e grava sul sanitario o sull’ente ospedaliero la prova dell’esatto adempimento medico (mentre il paziente deve dimostrare l’esistenza del nesso causale), la responsabilità extracontrattuale prevede un tempo di prescrizione più ridotto (5 anni) e l’onere della prova è a carico del danneggiato, chiamato a provare tutti gli elementi dell'illecito. La relatrice ha quindi approfondito il concetto di colpa e i criteri giurisprudenziali per distinguere tra colpa lieve e grave: “L’articolo 1176 del codice civile - ha spiegato - fa riferimento a una diligenza ordinaria, quella del buon padre di famiglia; nell’adempimento delle obbligazioni che riguardano lo svolgimento di attività professionali, la diligenza va tenuta in considerazione proprio con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Ai sensi dell’articolo, si configura la responsabilità professionale del medico per la colpa lieve qualora, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato, per inadeguatezza o incompletezza della preparazione professionale, o per omissione della media diligenza, quelle regole precise che siano acquisite, per comune consenso e consolidata sperimentazione, alla scienza ed alla pratica. Ma secondo la Cassazione il medico chirurgo, il professionista medio non è mediocre, ma bravo, e, quindi, "serio, preparato, zelante, efficiente”: la colpa va pertanto valutata verificando la condotta che, di fronte a una determinata situazione, avrebbe tenuto un sanitario diligente, ovverosia bravo, con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi specifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati e a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche”. “L’articolo 2236 limita invece la responsabilità a dolo e colpa grave solo per prestazioni che implicano problemi tecnici di speciale difficoltà - che trascendono la preparazione media del professionista o riguardano questioni non ancora sufficientemente studiate dalla scienza medica o ancora prive di soluzioni consolidate - e solo per imperizia, non per negligenza o imprudenza”. Ma qual è la soglia, il limite, della colpa grave? La risposta arriva da una sentenza della Cassazione del 2021: “Si può parlare di colpa grave solo quando si è in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, quindi al parametro dettato dalle linee guida, cioè quanto il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia. Quanto più la vicenda risulta problematica, oscura, equivoca, segnata dall'impellenza, e magari in assenza di raccomandazioni e linee guida specifiche - specifica Soavi -, tanto maggiore sarà la propensione dell'organo giudicante a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista”. Soavi ha infine approfondito il tema dell’azione di rivalsa, disciplinata dall'articolo 9 della Legge Gelli Bianco (comma 1), che nei nei confronti dell'esercente della professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave: “Con l'azione di rivalsa la struttura sanitaria risponde verso il paziente per fatto proprio, ai sensi dell'articolo 1228 del Codice Civile, in quanto l'attività del medico si inserisce nel programma obbligatorio contrattuale che la struttura è tenuta a realizzare. La rivalsa è l'azione con cui la struttura, condannata al risarcimento, si rivolge contro il medico per ottenere il rimborso di quanto pagato in ragione della condotta colposa, o dolosa, di quest'ultimo”.
Un dialogo tra i medici Maurizio Contini e Luca Pilla, fondato sulle rispettive esperienze professionali, ha delineato i cambiamenti nel corso degli anni nel rapporto tra medico e paziente. “Negli anni ’70 - ha ricordato il dottor Contini, per oltre quarant’anni medico di medicina generale - sarebbe stato certamente raro l’atteggiamento di un paziente che si fosse trovato a mettere in dubbio l'autorevolezza del medico. Si parlava di una medicina che oggi viene benevolmente definita paternalistica, una medicina impositiva, intransigente, asimmetrica: il medico era un'autorità indiscussa e indiscutibile, in quanto ritenuto dal paziente l'unico detentore delle conoscenze tecniche e del potere decisionale. Da qui discendeva un rapporto di assoluta fiducia, i pazienti confidavano nell’operato del proprio medico e non avevano pretese irrealistiche o la fallace opinione che la medicina fosse una scienza onnipotente in grado di garantire e prevenire”. Oggi, nell’era digitale, il medico non è più la sola autorità sanitaria: “Ma l'unico che può tenere la storia intera di un paziente al momento è ancora un medico di medicina generale” - ha osservato Luca Pilla, mettendo in evidenza come il professionista dei tempi moderni debba necessariamente possedere una serie di competenze non solo strettamente scientifiche, ma anche burocratiche, legali e informatiche. “Spesso - ha sottolineato - il medico è la prima vittima delle carenze amministrative o burocratiche, che finiscono oltretutto per porlo in cattiva luce nei confronti dei suoi pazienti”. Secondo Pilla, il fulcro è la trasformazione del rapporto tradizionale in un’“alleanza terapeutica”, basata sulla condivisione degli obiettivi, sulla definizione dei compiti e su un solido legame affettivo: "Mantenere un clima di fiducia, stima, accettazione e sicurezza reciproca, rafforza la collaborazione" - ha rimarcato. E anche il “debunking” delle informazioni errate trovate online diventa un atto di cura, che permette di conservare il legame con il paziente.
Come è cambiato il mercato assicurativo della responsabilità sanitaria? Ne ha parlato Attilio Steffano, Amministratore Delegato Assimedicia, analizzando il sistema attuativo della legge Gelli-Bianco entrato a regime nel marzo del 2026: "Si tratta - ha affermato - di un passaggio epocale, che non può essere letto come l'ennesimo adempimento formale, ma come un vero cambio di paradigma nella gestione della responsabilità sanitaria. Nessuna polizza sottoscritta prima del 2023 è oggi idonea alla nuova normativa e sono gli assicurati a dover chiedere l'adeguamento: non c'è più possibilità di scelta, si tratta di un obbligo per tutti i sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private o con un rapporto contrattuale con il paziente. I sanitari dovranno sempre essere assicurati per la colpa grave e avere coperture modulate per l’attività libero professionale quanto operano con un rapporto contrattuale “personale” con il paziente. Allo stesso modo anche le strutture che hanno un rapporto contrattuale con il paziente - come i poliambulatori, gli studi dei centri odontoiatrici, gli studi medici, i laboratori di analisi, le RSA e le farmacie - dovranno dotarsi o di una copertura assicurativa". Tra le novità più importanti introdotte dalla normativa quella che riguarda i massimali di garanzia delle polizze assicurative: “Per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non deve essere inferiore ad un milione di euro e il massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro, quindi tre milioni; per gli esercenti la professione sanitaria con attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non deve essere inferiore a due milioni di euro per sinistro e il massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro, 6 milioni. Per le strutture ambulatoriali, poliambulatori e laboratori di analisi, non odontoioatriche, massimale non inferiore ad un milione di euro per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro; per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali e strutture odontoiatriche, massimale non inferiore a due milioni per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro; per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto il massimale non deve essere inferiore a cinque mulioni di euro per sinistro e il massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro; infine, il massimale di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è pari a due milioni di euro per sinistro e per anno. Cosa quindi deve chiedere il professionista? "Innanzitutto - risponde Steffano - una polizza adeguata al decreto attuativo, poi ottenere premi competitivi e condizioni spesso più ampie del minimo di legge, la copertura per tutta l'attività esercitata, senza quindi tenere presente solo la propria specializzazione, e l’emissione di una polizza anche in caso di pregressi sinistri”.
A chiudere il convegno la relazione di Sara Bettoni, giornalista del Corriere della Sera: partendo da vicende di cronaca che hanno coinvolto professionisti sanitari, ha analizzato gli elementi e le caratteristiche (novità, vicinanza, dimensione/quantità, brevità/comunicabilità, conflittualità, drammaticità, praticità, emozione, prestigio sociale) che portano un fatto a diventare notizia, con focus sui limiti del diritto di cronaca e sulla cronaca giudiziaria. Bettoni ha proposto una riflessione sulla responsabilità del giornalista nel bilanciamento tra informazione e tutela delle persone coinvolte, l’asimmetria che può verificarsi tra la copertura iniziale di una vicenda e i successivi esiti (come archiviazioni o assoluzioni), e sulle difficoltà operative che affrontano i cronisti dovute a fattori di tempo e all’affidabilità delle fonti: “Le carte deontologiche - ha evidenziato Bettoni - regolano il diritto di stampa, ma non bastano. Soprattutto al giorno d’oggi deve esserci l'intervento del singolo giornalista che prende posizione e decide se vale la pena riportare tutte le informazioni di cui dispone, oppure se è il caso di fermarsi o di farlo in quel determinato momento. Il bilanciamento è sempre molto difficile, tocca al giornalista, quindi, stabilire di volta in volta entro quali limiti mantenere la cronaca, sapendo che si può sbagliare e che, come sempre, è previsto anche un diritto di replica. Se sta succedendo qualcosa, il nostro dovere è quello di cercare di raccontarlo: a volte lo facciamo bene, spesso lo facciamo male, ma il tentativo ovviamente è sempre quello di cercare di farlo meglio”.
