In allegato il testo integrale della Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie“. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrato in vigore il 1 aprile, è composto da 18 articoli: affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’obbligo di assicurazione e l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

pdf Il testo della Legge (112 KB)

Lesioni stradali gravi o gravissime – Obblighi del medico

Obbligatorietà del referto o della denuncia correlati al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), introdotto con legge 23 marzo 2016 n.41. L’art. 365 c.p. punisce “chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità …”.L’art. 361 c.p. punisce il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare “un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”.

Il medico in caso di lesioni colpose gravi o gravissime (oltre i 40 giorni di malattia) secondarie a incidenti stradali avrà “l’obbligo di redigere il referto o la denuncia, nel caso il sanitario rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, pena incorrere nell’omissione di referto (ex art. 365 c.p.), o nell’omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (ex art. 361-362 c.p.)”. Il referto o la denuncia possono essere inoltrati o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera) o direttamente presso la Procura della Repubblica. Il referto da inviare all’Autorità Giudiziaria costituisce un obbligo per il medico che, nell’esercizio della propria professione, abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale sia prevista la procedibilità d’ufficio.

L’art. 334 c.p.p. prevede che “chi ha l’obbligo del referto fc.p.  3651 deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto”.

PER APPROFONDIRE

pdf La comunicazione della FNOMCeO (1.59 MB)